Sentenza n. 858/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento del Comune di Cusano Milanino, con riferimento al prot. N. 4300 del 1.3.1995 class. VI – 3 – fasc. n. 115/2023 (inviato a pec errata della Immobiliare Pi.Di. sas in data 5.4.2023), con oggetto: “Risposta a vs domanda di rettifica del 14.3.2023 prot. 7001 Condono n. 5168/1998 – Viale dei Tigli 10 – P.E. 94282/1994”, che, rigetta la domanda di rettifica dell'anzidetta sanatoria edilizia (condono), nonché tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali o comunque connessi con quelli impugnati; con riserva di ulteriori motivi aggiunti per gli atti non potuti conoscere, e per atti conseguenti o connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale dell’istanza di rettifica di un provvedimento di condono edilizio relativo a un’autorimessa
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva ottenuto nel 1998 una sanatoria edilizia ai sensi della legge n. 47 del 1985 per un’autorimessa. Nel 2023, in vista della vendita, aveva rilevato una discrasia tra la planimetria allegata alla domanda di condono e l’estratto di mappa catastale: le dimensioni dell’autorimessa erano identiche, ma la sua collocazione risultava diversa, con conseguenti indicazioni errate delle distanze dalla villetta e dalla pubblica via nella planimetria. Poiché l’estratto di mappa riportava invece le distanze corrette, la società aveva chiesto al Comune la rettifica dell’errore materiale. Il Comune aveva respinto l’istanza ritenendo ormai concluso il procedimento di condono e affermando che eventuali opere difformi avrebbero dovuto essere sanate o ripristinate. La ricorrente ha dedotto eccesso di potere sotto vari profili e violazione della legge n. 47 del 1985 e della legge n. 241 del 1990, anche con riferimento all’obbligo di motivazione e alla mancata partecipazione procedimentale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato integralmente il diniego, facendo salve le ulteriori determinazioni del Comune. Dalla documentazione prodotta è risultato che l’unità immobiliare oggetto del condono era correttamente identificata e che non vi erano errori imputabili né alla richiedente né al Comune nell’individuazione del bene. L’unica discrasia riguardava il posizionamento dell’autorimessa e le relative distanze, erroneamente rappresentati nella planimetria ma correttamente indicati nell’estratto di mappa, entrambi già depositati con la domanda di sanatoria. Il giudice ha qualificato la discrasia come mero errore materiale o, al più, irregolarità del provvedimento, suscettibile di rettifica anche dopo la conclusione del procedimento di condono e con efficacia retroattiva. La rettifica è stata distinta dall’annullamento d’ufficio e dalla revoca, poiché consiste nella correzione di errori materiali o irregolarità involontarie e non costituisce un riesame sostanziale del provvedimento. È stato inoltre ritenuto non pertinente il richiamo comunale alla necessità di una nuova sanatoria o del ripristino, poiché la società non aveva denunciato opere ulteriori o diverse rispetto a quella già sanata. Le spese di lite sono state compensate, mentre il contributo unificato è stato posto a carico del Comune soccombente.
Norme richiamate
legge n. 47 del 1985
La sanatoria edilizia già rilasciata costituisce il provvedimento rispetto al quale può essere richiesta la correzione di un errore materiale nella documentazione rappresentativa dell’opera.
art. 3 l. 241/1990
La ricorrente ha dedotto l’erronea motivazione del diniego; il giudice ha ritenuto illegittimo il rifiuto comunale di procedere alla rettifica dell’errore materiale.
l. 241/1990
La disciplina generale dell’azione amministrativa è stata invocata anche sotto il profilo della mancata partecipazione procedimentale.
art. 1430 c.c.
La nozione civilistica di errore materiale è stata richiamata quale criterio utile per distinguere la mera rettifica dal riesame del provvedimento amministrativo.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Il contributo unificato è stato posto a carico dell’amministrazione soccombente, nonostante la compensazione delle spese di lite.
Massime di principio
- La rettifica amministrativa è ammissibile anche dopo la conclusione del procedimento cui si riferisce quando mira esclusivamente a correggere un errore materiale o una semplice irregolarità involontaria, senza modificare sostanzialmente il contenuto dispositivo del provvedimento.
- La rettifica di un errore materiale si distingue dall’annullamento d’ufficio e dalla revoca perché non costituisce un provvedimento di riesame, ma una correzione formale del contenuto erroneamente rappresentato; essa può avere efficacia retroattiva.
- Quando la documentazione depositata nel procedimento consente di ricostruire con certezza l’effettiva collocazione e identificazione dell’opera, una discrasia grafica o planimetrica non comporta necessariamente l’esistenza di un abuso edilizio ulteriore né impone una nuova sanatoria o il ripristino.
- Il diniego di rettifica non può essere fondato sulla mera conclusione del procedimento originario se l’istanza non mira a riaprire il merito della sanatoria, ma soltanto a correggere un errore materiale desumibile dagli stessi atti già acquisiti dall’amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 453/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 454/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 455/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 28/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 376/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 377/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →