Ordinanza n. 4019/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio IV- n. 464 del 21 aprile 2026 con il quale, in applicazione dell’art. 554 del D.LGS 297 del 1994 è stato indetto , per le provincie di Frosinone, Latina , Rieti , Viterbo e Roma il CONCORSO per titoli ai fini dell’aggiornamento ed integrazione delle graduatorie permanenti provinciali , utili per l’anno scolastico 2026/2027, relative al profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO del personale ATA statale degli istituti e delle scuole di primo e secondo grado, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, nella parte in cui vengono disciplinati i criteri di attribuzione dei punteggi per i titoli di servizio discriminando l’espletamento del servizio obbligatorio di leva (ovvero del servizio civile costitutivo) a seconda se sia stato svolto o meno in costanza di nomina con assegnazione di un diverso punteggio – 6 punti per anno nel primo caso e 0,60 punti per anno nel secondo- (segnatamente l’art. 10 del BANDO , l’Allegato 1 Avvertenze alla Tabella A punto B) , e l’ALLEGATO A – al Bando- Tabella di valutazione dei titoli, che espressamente prevedono che Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali); - della Nota/Avviso del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio IV- n. 43563 del 21 aprile 2026 che ha reso nota la pubblicazione del BANDO e l’apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze, nonchè della Nota /Invito ministeriale – Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio V- Personale ATA n. 10009 del 15.4.2026 , e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non noto e lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Bando per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali dei collaboratori scolastici, nella parte relativa alla diversa valutazione del servizio militare di leva o sostitutivo prestato dentro o fuori da un rapporto di impiego
Esito
Favorevole al ricorrente (personale ATA)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il bando regionale per il concorso per titoli finalizzato all’aggiornamento delle graduatorie provinciali del personale ATA, nonché gli atti connessi, contestando i criteri di attribuzione del punteggio per il servizio militare di leva e per i servizi sostitutivi assimilati. Il bando attribuiva 6 punti per anno al servizio prestato in costanza di rapporto di impiego, mentre riconosceva soltanto 0,60 punti per anno al servizio prestato fuori da un rapporto di impiego, qualificandolo come servizio alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti previa sospensione cautelare, sostenendo la necessità di parificare il punteggio del servizio di leva indipendentemente dal momento in cui esso è stato prestato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo sussistenti i presupposti per la misura, anche alla luce del più recente orientamento del Consiglio di Stato, sentenza n. 2197 del 17 marzo 2026, favorevole alla parificazione del punteggio del servizio di leva senza distinzione in base alla sua effettuazione in costanza o meno di nomina. Ha quindi sospeso gli atti impugnati, disponendo provvisoriamente l’attribuzione al ricorrente del punteggio pieno e il suo inserimento con riserva nella graduatoria pertinente. L’udienza pubblica di merito è stata fissata per il 13 gennaio 2027. Le spese sono state rimesse alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 554 d.lgs. 297/1994
Costituisce la base normativa del concorso per titoli finalizzato all’aggiornamento e all’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali del personale ATA.
art. 55 c.p.a.
Consente l’adozione della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto sussistenti i relativi presupposti e ha sospeso gli atti impugnati.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Ha consentito al TAR di adottare la misura cautelare e di fissare contestualmente l’udienza pubblica di merito.
Massime di principio
- In sede cautelare, la diversa valutazione del servizio militare di leva o del servizio sostitutivo non può essere fondata esclusivamente sulla circostanza che il servizio sia stato prestato o meno in costanza di rapporto di impiego, quando l’orientamento giurisprudenziale richiamato dal giudice conduce alla parificazione del relativo punteggio.
- Quando sussistono i presupposti della tutela cautelare in una controversia relativa alla formazione di una graduatoria, il giudice amministrativo può sospendere gli atti impugnati, attribuire provvisoriamente il punteggio ritenuto spettante e disporre l’inserimento dell’interessato con riserva nella graduatoria.
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