Sentenza n. 14196/2026 - Roma, Sezione 5B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, motivato dalla complessa situazione penale del coniuge convivente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato domanda di cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. e), della legge n. 91/1992. Dopo il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, il Ministero aveva respinto l’istanza valorizzando la situazione penale del coniuge, risultante da plurime notizie di reato e da condanne o applicazioni della pena per favoreggiamento personale, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto di armi, relative a fatti distribuiti in un ampio arco temporale, compreso il decennio anteriore alla domanda. La ricorrente, incensurata e priva di proprie segnalazioni di reato, ha dedotto un unico complesso motivo di violazione e falsa applicazione della legge n. 91/1992, eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza dei presupposti, carenza di motivazione e difetto di istruttoria. Ha contestato la rilevanza attribuita alla condotta del coniuge e sostenuto che il diniego avrebbe violato il principio di personalità della responsabilità penale, nonché omesso di considerare la propria integrazione sociale, lavorativa ed economica.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione comporta un’ampia valutazione discrezionale e prognostica della meritevolezza e dell’effettivo inserimento dell’aspirante nella comunità nazionale. In tale valutazione l’amministrazione può considerare, anche in chiave preventiva, la condotta del nucleo familiare e, in particolare, quella di un coniuge convivente, quando la pluralità e la gravità degli episodi penali, distribuiti nel tempo, siano idonee a evidenziare una mancata adesione alle regole della civile convivenza e a incidere sul giudizio di integrazione familiare. Il riferimento alla situazione penale del coniuge non costituisce imputazione alla ricorrente dei reati altrui né applicazione di conseguenze penali personali, ma una valutazione amministrativa oggettiva del rischio per la collettività e dell’opportunità di concedere uno status irreversibile quale la cittadinanza. Il Collegio ha ritenuto non irragionevole attribuire rilievo al rapporto stabile di coniugio e alla convivenza, nonché considerare congiuntamente i diversi episodi, anziché atomisticamente. La stabile occupazione, l’assenza di pericolosità personale e l’integrazione sociale della ricorrente sono state ritenute condizioni ordinarie e prerequisiti della regolare permanenza in Italia, non già elementi tali da imporre la concessione della cittadinanza o da neutralizzare il quadro familiare negativo. Il diniego è stato quindi ritenuto adeguatamente istruito e motivato. Il dispositivo respinge il ricorso; il testo indica nel motivato che le spese seguono la soccombenza, ma il dispositivo dispone la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. e), l. 91/1992
La domanda di cittadinanza per naturalizzazione è soggetta a una valutazione discrezionale di meritevolezza e di effettivo inserimento nella comunità nazionale.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è stato comunicato prima dell’adozione del diniego.
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998
È richiamato per evidenziare il regime di inespellibilità degli stranieri conviventi con parenti di cittadinanza italiana.
art. 30, comma 1, lett. c), d.lgs. 286/1998
È richiamato in relazione alla possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari e agli effetti dell’acquisto della cittadinanza sui familiari.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
È richiamato per qualificare l’integrazione e l’assenza di pericolosità come condizioni ordinarie per il rilascio del titolo di soggiorno.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
È richiamato per qualificare la regolare permanenza e l’integrazione come prerequisiti ordinari del soggiorno, non sufficienti da soli a fondare la concessione della cittadinanza.
art. 378 c.p.
Individua il reato di favoreggiamento personale contestato al coniuge e valorizzato nel quadro complessivo.
art. 337 c.p.
Individua il reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato al coniuge.
art. 635 c.p.
Individua il reato di danneggiamento contestato al coniuge.
art. 4 l. 110/1975
È richiamato con riferimento al porto di armi contestato al coniuge.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’amministrazione esercita un’ampia discrezionalità valutativa e deve formulare un giudizio prognostico complessivo sull’effettivo e ottimale inserimento dell’aspirante nella comunità nazionale, considerando la condotta di vita, l’integrazione e il rispetto delle regole dell’ordinamento.
- La condotta penalmente rilevante di un coniuge convivente o di altro familiare stretto può essere legittimamente valutata nel procedimento di naturalizzazione quando, per pluralità, gravità e distribuzione temporale degli episodi, sia indicativa dell’integrazione del nucleo familiare e di un possibile rischio per la collettività.
- La valorizzazione amministrativa dei precedenti penali del familiare non trasferisce al richiedente la responsabilità penale altrui, ma costituisce una valutazione oggettiva del contesto familiare e dell’opportunità di attribuire uno status irreversibile con effetti anche sui familiari.
- La valutazione dei precedenti familiari deve essere complessiva e non atomistica: episodi diversi, considerati nel loro insieme e nell’arco temporale rilevante per l’integrazione, possono fondare il giudizio negativo anche quando ciascun episodio non sia valutato isolatamente.
- L’assenza di precedenti penali personali, la stabile occupazione e l’integrazione sociale dell’aspirante cittadino costituiscono, di regola, condizioni ordinarie o prerequisiti della regolare permanenza in Italia e non impongono, da soli, la concessione della cittadinanza né neutralizzano elementi familiari contrari adeguatamente apprezzati.
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