Cassazione Civile, Ordinanza n. 15765/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rilascio di un immobile proposta da una società immobiliare contro il soggetto che lo deteneva, indicato come erede della persona cui l’immobile era riferito. Il convenuto si era opposto sostenendo che la detenzione fosse giustificata da un comodato familiare. La Corte d’appello, riformando il primo grado, aveva rigettato la domanda della società attrice ritenendo che questa non avesse provato la proprietà del bene con la cd. probatio diabolica e considerava assorbite le ulteriori questioni, compresa l’eccezione di comodato. Il ricorrente in cassazione ha dedotto violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale non avesse esaminato l’eccezione di comodato familiare da lui sollevata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., osservando che, essendo stata respinta la domanda dell’attrice, il giudice non era tenuto a pronunciarsi sull’eccezione del convenuto diretta soltanto a paralizzare la domanda avversaria. La Corte ha quindi confermato la decisione d’appello sul piano processuale, condannando il ricorrente alle spese e dando atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, senza ravvisare i presupposti per la responsabilità aggravata richiesta dalla controricorrente.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il dovere di pronuncia sulle eccezioni di merito sorge quando il giudice intende accogliere la domanda; se la domanda viene respinta, l’omesso esame dell’eccezione del convenuto non integra violazione rilevante della norma.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il filtro di inammissibilità va verificato con riferimento a ciascun motivo e al momento della decisione; se il ricorso si pone contro un orientamento di legittimità consolidato, può essere dichiarato inammissibile.
art. 334, comma 2, c.p.c.
La declaratoria di inammissibilità può rilevare ai fini dell’impugnazione incidentale tardiva.
art. 348-bis c.p.c.
Richiamato in funzione comparativa per evidenziare la logica di filtro e rapida delibazione delle impugnazioni inconsistenti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il ricorso è proposto successivamente al 30 gennaio 2013.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro di calcolo dell’ulteriore importo dovuto in caso di ricorso respinto o dichiarato inammissibile, se dovuto.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia su un’eccezione di merito non configura violazione dell’art. 112 c.p.c. quando la domanda principale viene rigettata, perché l’eccezione è funzionalmente diretta solo a paralizzare la pretesa avversaria.
- Il giudice deve esaminare l’eccezione di merito solo se la decisione di accoglimento della domanda rende necessario stabilire se esistano fatti impeditivi, modificativi o estintivi dedotti dal convenuto.
- Nel giudizio di legittimità il filtro di inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. opera per singolo motivo e in relazione alla situazione esistente al momento della decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, se ne ricorrono i presupposti temporali e oggettivi, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15754/2023 del 06/06/2023
- ordinanza_civile · 6 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15757/2023 del 06/06/2023
- ordinanza_civile · 6 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15760/2023 del 06/06/2023
- ordinanza_civile · 6 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15761/2023 del 06/06/2023
- ordinanza_civile · 6 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15762/2023 del 06/06/2023
- ordinanza_civile · 6 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15763/2023 del 06/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →