Sentenza n. 769/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari: del provvedimento del 23/24.10.2025, prot. n. 13292, con cui il Comune di Santa Marina, ha archiviato il procedimento rivolto alla possibile emissione di un’ordinanza di demolizione, ritenendo che la documentazione prodotta dalla controinteressata fosse idonea a dimostrare la liceità di opere, ritenute abusive dalla ricorrente, relativa al fabbricato distinto in catasto al Fol. n.29, p.lla 396; di tutti gli atti presupposti, conseguenziali, connessi e, comunque, funzionalmente collegati, anche se non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di archiviazione del procedimento finalizzato all’eventuale ordinanza di demolizione di opere edilizie ritenute abusive
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria confinante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava la legittimità edilizia e urbanistica dell’immobile della controinteressata, sostenendo che nel tempo fossero stati realizzati ampliamenti, vani aggiuntivi e un terrazzo a livello, con incremento della volumetria e della superficie, senza titoli edilizi idonei. Dopo avere ottenuto l’accesso alla documentazione comunale, aveva sollecitato l’avvio di ulteriori accertamenti, cui era seguito un procedimento finalizzato all’eventuale demolizione. Il Comune lo aveva invece archiviato ritenendo sufficiente la documentazione prodotta dalla controinteressata, tra cui una dichiarazione testimoniale, un verbale tecnico del 1970 e documentazione relativa a un’autorizzazione edilizia del 1998. Con un unico articolato motivo la ricorrente deduceva violazione degli artt. 9-bis, 27 e 31 d.P.R. 380/2001, degli artt. 2 e 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria, travisamento, sviamento, perplessità e difetto di motivazione, oltre alla violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza e degli artt. 2, 3 e 97 Cost. e dell’art. 7 CEDU. La controinteressata eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione e interesse della ricorrente.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti la legittimazione e l’interesse a ricorrere, valorizzando la vicinanza tra gli immobili, addirittura confinanti e in parte aderenti, nonché il precedente contenzioso relativo ai danni lamentati dalla ricorrente in relazione all’immobile della controinteressata. Nel merito, ha stabilito che, in un procedimento avviato per contestare l’abusività di opere edilizie prive di titolo, grava sul proprietario o responsabile dell’abuso l’onere di dimostrare lo stato legittimo dell’immobile e, in particolare, la risalenza delle opere a un’epoca anteriore all’obbligo di licenza edilizia. Il Comune aveva ritenuto sufficiente una dichiarazione testimoniale e un verbale del 1970, ma tali elementi non dimostravano con ragionevole certezza la data di realizzazione degli ampliamenti. La dichiarazione era generica e non idonea a provare opere interne o comunque non immediatamente visibili; il verbale tecnico, successivo all’entrata in vigore della legge-ponte, attestava soltanto la consistenza dell’ampliamento nel 1970, senza datarne la realizzazione. Ne è derivato un difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento di archiviazione. Il ricorso è stato accolto nei limiti indicati in motivazione e il provvedimento impugnato è stato annullato. Il Comune dovrà rivalutare compiutamente lo stato legittimo dell’immobile e, all’esito, decidere se archiviare nuovamente il procedimento o adottare l’ordinanza di demolizione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9-bis d.P.R. 380/2001
La dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile può essere fornita, per opere asseritamente anteriori al 1967, anche mediante rilievi fotografici o una pluralità di elementi indiziari; tuttavia gli elementi devono essere sufficienti a fondare una ragionevole certezza circa l’epoca di realizzazione.
art. 27 d.P.R. 380/2001
Rileva nel procedimento di vigilanza e repressione degli abusi edilizi, finalizzato all’accertamento dell’eventuale abusività delle opere e all’adozione della demolizione.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Costituisce il riferimento normativo per la repressione degli interventi eseguiti in assenza o difformità dal permesso di costruire e per l’ordine di demolizione.
art. 31 l. 1150/1942, come modificato dall’art. 10 l. 765/1967
L’obbligo di previa licenza edilizia è stato esteso alle costruzioni realizzate fuori dal perimetro del centro urbano; chi invoca la preesistenza dell’opera deve dimostrarne la realizzazione anteriore all’introduzione del relativo regime autorizzatorio.
art. 2 l. 241/1990
Impone la conclusione del procedimento amministrativo mediante un provvedimento adeguatamente istruito e definito.
art. 3 l. 241/1990
Richiede una motivazione idonea a rendere comprensibili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione; l’archiviazione non può fondarsi su una valutazione istruttoria meramente assertiva.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo l’avviso alle parti nella camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel procedimento di vigilanza edilizia avviato a fronte della contestazione dell’abusività di opere prive di titolo, grava sul proprietario o responsabile dell’abuso l’onere di dimostrare lo stato legittimo dell’immobile e la risalenza delle opere a un’epoca in cui non era richiesto il titolo edilizio invocato.
- La prova della preesistenza di un manufatto o di un ampliamento può essere fornita mediante una pluralità di elementi indiziari, ma deve comunque raggiungere una soglia di attendibilità tale da fondare una ragionevole certezza sull’epoca di realizzazione; una dichiarazione sostitutiva generica, soprattutto se riferita a opere interne o non immediatamente visibili, non è di per sé sufficiente.
- Un verbale tecnico redatto dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di licenza edilizia, che si limiti ad attestare la consistenza attuale o riscontrata dell’ampliamento, senza indicare quando le opere siano state realizzate, non dimostra la loro edificazione anteriore all’obbligo di titolo.
- Il Comune non può archiviare un procedimento finalizzato alla demolizione sulla base di una valutazione apodittica della sufficienza della documentazione privata: deve svolgere un’istruttoria effettiva e motivare specificamente le ragioni per cui gli elementi acquisiti dimostrino lo stato legittimo dell’immobile.
- La vicinitas tra immobili confinanti costituisce, unitamente a un concreto pregiudizio o alla deduzione di specifiche ricadute sulla posizione del vicino, elemento idoneo a fondare la legittimazione e l’interesse a impugnare gli atti edilizi o l’archiviazione del procedimento repressivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 apr 2026Sentenza n. 885/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 apr 2026Sentenza n. 886/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 22 apr 2026Sentenza n. 887/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 apr 2026Sentenza n. 888/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 22 apr 2026Sentenza n. 889/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 apr 2026Sentenza n. 890/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →