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Sentenza

Sentenza n. 587/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento, del silenzio rifiuto serbato dal comune di Nardò (c.f.: 82001370756) con sede in piazza Cesare Battisti, 7 – 73048 - Nardò (Le) in persona del suo sindaco p.t in proprio nonché quale comune capofila dell’ambito territoriale sociale n° 3 Nardò e/o dello stesso dell’ambito territoriale sociale n° 3 Nardò in occasione dell’istanza di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente in data 10.04.2024 e il conseguente comportamento dell’ente di inottemperanza alla richiesta succitata e per l’effetto, ordinare al comune di Nardò (c.f.: 82001370756) con sede in piazza Cesare Battisti, 7 – 73048 - Nardò (Le) in persona del suo sindaco p.t in proprio nonché quale comune capofila dell’ambito territoriale sociale n° 3 Nardò l’ostensione e il rilascio della documentazione richiesta dalla parte ricorrente, facilitando il medesimo, o proprio espresso delegato ad apposita estrazione di copia fotostatica di quanto visionato, con vittoria di spese e competenze professionali in favore dei sottoscritti procuratori distrattari.

Giustizia amministrativa202400742

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti del 10 aprile 2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione resistente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, ai sensi dell'art. 116 c.p.a. e dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, il silenzio serbato dal Comune su un'istanza di accesso riguardante due contratti di avvalimento, l'autocertificazione e le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria, nonché il bando di gara e la documentazione amministrativa necessaria a individuare eventuali profili di responsabilità delle imprese ausiliarie. Il TAR, con ordinanza, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle due imprese ausiliarie, quali controinteressate, assegnando un termine perentorio di trenta giorni. I ricorrenti non hanno documentato di avere notificato il ricorso e l'ordinanza alle imprese indicate e hanno successivamente dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La decisione è stata fondata sia sulla mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio assegnato, sia sulla dichiarazione dei ricorrenti di non avere più interesse alla decisione. Ai sensi dell'art. 49, comma 3, c.p.a., la mancata notificazione e il mancato deposito tempestivo dell'atto di integrazione del contraddittorio comportano i provvedimenti previsti dall'art. 35 c.p.a.; ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., il ricorso è improcedibile quando il contraddittorio non sia stato integrato nel termine assegnato. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione dell'amministrazione e delle controinteressate.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 4, l. n. 241/1990

    La parte ricorrente ha richiamato la disposizione quale base del silenzio-diniego sull'istanza di accesso.

  • art. 116 c.p.a.

    È stato utilizzato per proporre il rito speciale in materia di accesso e chiedere l'accertamento del diritto all'ostensione.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Il giudice, nell’ordinare l’integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato […] Se l’atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell’articolo 35

    La mancata notificazione e il mancato deposito tempestivo dell'atto di integrazione del contraddittorio impongono al giudice di adottare i provvedimenti previsti dall'art. 35 c.p.a.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibile quando […] non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato

    La mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio assegnato costituisce causa di improcedibilità rilevabile anche d'ufficio.

Massime di principio

  • Quando il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio indicando le parti cui notificare il ricorso e assegna un termine perentorio, la mancata notificazione e il mancato deposito tempestivo dell'atto di integrazione comportano l'improcedibilità del ricorso ai sensi degli artt. 49, comma 3, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Nel giudizio in materia di accesso, i soggetti titolari di documenti o portatori di interessi potenzialmente lesi dall'ostensione devono essere evocati in giudizio quando il giudice ne disponga l'integrazione del contraddittorio; l'omissione dell'incombente impedisce la prosecuzione della domanda.
  • La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione determina l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleLegittimazione e interesse a ricorrereEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

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