Sentenza del 26/03/2018 n. 1283 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Iva - Operazioni inesistenti - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione del contribuente non è stata accolta sul punto relativo all'onere della prova: è stato riconosciuto che, dopo la dimostrazione presuntiva dell'Amministrazione finanziaria mediante elementi gravi, precisi e concordanti, incombe sul contribuente l'onere di provare il contrario. La decisione risulta quindi favorevole all'Amministrazione finanziaria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il riparto dell'onere della prova in materia di IVA e operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti. Il principio affermato è che l'Amministrazione finanziaria deve prima dimostrare, anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, l'inesistenza delle operazioni contestate o la consapevolezza del contribuente della frode. Una volta assolto tale onere, spetta al contribuente fornire la prova contraria, dimostrando l'effettiva esecuzione delle operazioni e, quando rilevante, la propria estraneità alla frode.
Norme richiamate
Principi in materia di riparto dell'onere della prova nelle operazioni IVA inesistenti
Una volta che l'Amministrazione finanziaria abbia assolto il proprio onere probatorio anche avvalendosi di presunzioni semplici, purché dotate di gravità, precisione e concordanza, spetta al contribuente l'onere di fornire la prova contraria.
L'Amministrazione può fondare la contestazione anche su presunzioni semplici qualificate. Solo dopo che tali elementi abbiano raggiunto un livello sufficiente di gravità, precisione e concordanza, il contribuente è tenuto a dimostrare l'effettività delle operazioni o la propria estraneità alla frode.
Massime di principio
- Nelle contestazioni di operazioni IVA inesistenti, l'Amministrazione finanziaria non deve necessariamente fornire una prova diretta e documentale dell'inesistenza: può utilizzare un insieme coerente di presunzioni semplici.
- Il contribuente non è tenuto a provare la propria correttezza fin dall'inizio; l'onere della prova si trasferisce su di lui soltanto dopo che l'Amministrazione abbia presentato elementi gravi, precisi e concordanti.
- Per contrastare la contestazione, il contribuente deve produrre elementi concreti sull'effettività delle operazioni, come contratti, fatture, pagamenti, documenti di trasporto, corrispondenza commerciale e prova della concreta utilità o ricezione delle prestazioni.
- La regolare contabilizzazione e il pagamento delle fatture, considerati isolatamente, potrebbero non essere sufficienti se il quadro indiziario complessivo evidenzia l'inesistenza delle operazioni o una frode IVA.
- In una situazione analoga, occorre valutare sia la solidità degli indizi raccolti dall'Amministrazione sia la completezza e coerenza della prova contraria offerta dal contribuente.
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