Sentenza del 07/02/2018 n. 533 - Comm. Trib. Prov. Milano
Imposta di registro - Ordinanza di assegnazione di somme - Imposta proporzionale dello 0,50% del credito azionato - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il trattamento fiscale dell'ordinanza di assegnazione di somme emessa nell'ambito di un pignoramento presso terzi fondato su decreto ingiuntivo. Il contestante sosteneva, in sostanza, che l'atto non dovesse essere assoggettato all'imposta di registro proporzionale dello 0,50%, oppure che dovesse applicarsi un diverso regime fiscale. È stato invece ritenuto rilevante che l'ordinanza produca un effetto traslativo, in quanto attribuisce al creditore le somme oggetto dell'esecuzione.
La decisione
La contestazione è stata respinta. L'ordinanza di assegnazione di somme deve essere tassata con imposta di registro proporzionale nella misura dello 0,50% del credito azionato. Ai fini tributari, gli atti di aggiudicazione e assegnazione sono considerati autonomamente rispetto alla procedura esecutiva e sono soggetti a tassazione proporzionale quando producono effetti traslativi della proprietà o, come nel caso esaminato, attribuiscono definitivamente le somme al creditore.
Norme richiamate
Art. 8 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)
Gli atti di aggiudicazione e assegnazione sono soggetti a imposta di registro secondo la loro natura e i loro effetti giuridici. Quando l'atto determina un effetto traslativo o attribuisce definitivamente il bene o il credito, si applica l'imposta proporzionale prevista dalla norma.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Il regime dell'imposta di registro deve essere individuato considerando gli effetti giuridici concretamente prodotti dall'atto, indipendentemente dal fatto che esso sia inserito in una procedura esecutiva.
Massime di principio
- Un atto emesso nel corso di una procedura esecutiva non è automaticamente esente o soggetto a imposta fissa: occorre valutarne gli effetti giuridici autonomi.
- Le ordinanze di assegnazione che attribuiscono definitivamente somme al creditore possono essere considerate atti con effetto traslativo e assoggettate a imposta di registro proporzionale.
- Per l'ordinanza di assegnazione di somme derivante da pignoramento presso terzi, la base imponibile può essere costituita dal credito azionato e l'aliquota applicabile può essere dello 0,50%, secondo l'art. 8 della Tariffa.
- La presenza di un decreto ingiuntivo o di una procedura esecutiva non esclude di per sé una nuova imposizione sull'atto di assegnazione: ogni atto deve essere valutato in base alla funzione e agli effetti propri.
- La qualificazione fiscale dipende dal contenuto concreto dell'ordinanza; pertanto, in casi simili occorre verificare se l'atto realizzi una mera fase procedurale oppure un'attribuzione definitiva del credito o delle somme.
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