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Sentenza

Sentenza n. 1039/2026 - Napoli, Sezione 8

PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO Sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 636/2024, depositata e resa pubblica il 29.01.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 9387/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all' amministrazione in data 29.03.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 18.06.2025.

Giustizia amministrativa202503195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 636/2024, passata in giudicato, relativa al riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente per quattro anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuale di 500 euro previsto per la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 2.000 euro. La sentenza era stata notificata all'amministrazione il 29 marzo 2024, era passata in giudicato per mancata impugnazione ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione e ha chiesto la condanna all'adempimento, oltre agli accessori di legge, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, ritualmente notificata all'amministrazione e non risultava adempiuta. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Poiché era ormai decorso il termine temporale fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, il TAR ha precisato che l'amministrazione deve corrispondere il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo: la natura fungibile dell'obbligazione pecuniaria e l'imputabilità del ritardo alla condotta omissiva dell'amministrazione impediscono a quest'ultima di avvalersi della propria inerzia. È stato nominato sin d'ora, senza compenso e con facoltà di delega, un dirigente della Direzione generale competente quale commissario ad acta, incaricato, in caso di ulteriore inerzia, di provvedere anche allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. L'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la richiesta di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    La disposizione consente di promuovere l'ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettate le disposizioni processuali relative al rito camerale dell'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, era decorso inutilmente; ciò consentiva la prosecuzione della tutela esecutiva e dell'ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    La disposizione costituisce la base normativa del beneficio economico annuale di 500 euro destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.
  • Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto a un giudicato che impone l'attribuzione di un beneficio economico entro un determinato periodo e tale periodo sia ormai decorso per fatto imputabile all'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo.
  • L'amministrazione non può invocare la propria inerzia né l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l'indisponibilità di cassa come impedimenti legittimi all'esecuzione di un giudicato avente ad oggetto il pagamento di somme; il commissario ad acta deve porre in essere le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandone le competenze, per assicurare l'esecuzione del giudicato in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
  • L'astreinte non costituisce una conseguenza automatica dell'accoglimento dell'azione di ottemperanza, potendo essere negata quando, alla luce delle circostanze concrete, la sua applicazione non sia ritenuta equa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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