Sentenza n. 1295/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 9518/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbale di accertamento della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, con comunicazione dell’avvio della procedura di acquisizione gratuita del bene abusivo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il verbale della polizia locale relativo alla mancata ottemperanza a un ordine di demolizione e ha chiesto anche il risarcimento dei danni. Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il verbale un atto endoprocedimentale privo di autonoma efficacia lesiva. In appello la società ha sostenuto che il verbale fosse immediatamente lesivo perché richiamava gli artt. 31 e 41 d.P.R. n. 380/2001; ha dedotto di non aver ricevuto la notifica dell’ordinanza di demolizione e di non aver realizzato opere abusive; ha censurato il richiamo, da parte del TAR, a decisioni riguardanti soggetti terzi; ha inoltre riproposto i motivi di illegittimità dell’ordinanza di demolizione non esaminati in primo grado. Ha infine sostenuto che il TAR avrebbe dovuto esaminare prioritariamente la propria carenza di legittimazione quale destinataria del verbale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato l’inammissibilità del ricorso di primo grado. Il verbale di accertamento dell’inottemperanza redatto dalla polizia municipale ha natura meramente endoprocedimentale e dichiarativa: documenta la mancata rimozione delle opere, ma non dispone direttamente l’acquisizione dell’area, non trascrive il titolo di proprietà e non irroga la sanzione. La polizia municipale, infatti, non è competente ad adottare l’atto di amministrazione attiva, che deve essere emanato dall’autorità amministrativa competente mediante il formale accertamento previsto dall’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001. La lesività è ravvisabile soltanto in tale successivo atto formale, idoneo a costituire il titolo ricognitivo dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale. La mancata notifica dell’ordinanza di demolizione non rendeva ammissibile il ricorso, poiché la società ne era già a conoscenza e l’aveva autonomamente impugnata in precedenza, con giudizio poi dichiarato perento. Non potevano quindi essere fatti valere in questa sede i vizi dell’ordinanza presupposta. È stata inoltre respinta la censura relativa alla mancata prioritaria valutazione della carenza di legittimazione: tale questione attiene al merito, mentre l’interesse a ricorrere è condizione dell’azione e la sua mancanza impedisce l’esame dei vizi dedotti. Nulla sulle spese per la mancata costituzione delle altre parti.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
Disciplina gli effetti dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, compresa l’acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime al patrimonio comunale; l’atto lesivo è il successivo formale accertamento dell’autorità competente, non il verbale della polizia municipale.
art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001
Individua l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale quale effetto dell’inottemperanza, che deve essere formalizzato dall’amministrazione competente.
art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001
Il formale atto di accertamento dell’inottemperanza costituisce il titolo ricognitivo idoneo all’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale e presenta la necessaria portata lesiva.
art. 41 d.P.R. n. 380/2001
È richiamato quale base normativa della procedura attivata a seguito dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, senza attribuire al verbale della polizia municipale autonoma efficacia lesiva.
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità può impedire, ricorrendone i presupposti, il successivo perfezionamento dell’acquisizione; ciò conferma che l’accertamento dell’inottemperanza non determina necessariamente e automaticamente l’acquisizione.
Massime di principio
- Il verbale della polizia municipale che accerta la mancata ottemperanza a un ordine di demolizione ha natura endoprocedimentale e meramente dichiarativa, sicché non è autonomamente impugnabile per difetto di immediata lesività.
- La lesione dell’interesse del destinatario si attualizza con il successivo formale atto dell’autorità amministrativa competente che recepisce gli esiti dell’accertamento e costituisce il titolo ricognitivo per l’acquisizione gratuita dell’immobile e dell’area di sedime ai sensi dell’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001.
- L’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione non comporta necessariamente l’acquisizione del bene, potendo la procedura non concludersi con tale effetto, tra l’altro in presenza di una comprovata non imputabilità dell’inottemperanza o della presentazione di un’istanza di accertamento di conformità.
- La mancata notifica dell’ordinanza di demolizione non consente di impugnare tardivamente l’atto presupposto quando risulti che il destinatario ne abbia avuto conoscenza effettiva e lo abbia già autonomamente impugnato.
- L’interesse a ricorrere, quale condizione dell’azione, deve essere verificato prioritariamente rispetto all’esame dei motivi di illegittimità; la sua insussistenza impedisce l’esame del merito delle censure.
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