Ordinanza n. 77/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia -dei provvedimenti di DASPO, tutti del medesimo contenuto e tutti emessi dal Questore di Ascoli Piceno nei confronti degli odierni ricorrenti in data 03 dicembre 2025 e notificati in data 04/12/2025, con i quali è stato vietato a tutti gli odierni ricorrenti per la durata di anni uno di accedere agli impianti sportivi del territorio nazionale dove si svolgono manifestazioni sportive relative alla disciplina del “Calcio” (a11) e più specificatamente gli incontri disputati dalle squadre che militano nei seguenti campionati: “Campionati di serie A, B, C, Lega Nazionale Dilettanti, nonché Coppa Italia, Champions League, Europa League, Conference League, compresi gli incontri amichevoli disputati dalla “SOCIETA' SPORTIVA AREZZO 1923” e quelli in cui è impegnata la Nazionale italiana di calcio e la medesima compagine Under 21” nonché divieto di accedere due ore prima e due ore dopo il termine di cogni incontro casalingo della “SOCIETA' SPORTIVA AREZZO 1923”, anche di tipo amichevole nel perimetro esterno dello stadio comunale “Città di Arezzo” di Arezzo e nei tratti stradali, che in occasione delle manifestazioni sportive, verranno chiusi al traffico veicolare; il divieto è altresì esteso a ogni centro o impianto utilizzato dalla “SOCIETA' SPORTIVA AREZZO 1923” per raduni, per svolgere allenamenti, la preparazione pre-campionato, eventuali ritiri o per disputare gare in trasferta, compresi i luoghi ove le squadre dimorino o prendano alloggio”; -di tutti i provvedimenti e gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: quattro provvedimenti di DASPO emessi dal Questore di Ascoli Piceno il 3 dicembre 2025, con divieto per un anno di accesso a manifestazioni e impianti sportivi e ulteriori luoghi connessi agli incontri della Società Sportiva Arezzo 1923
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato con ricorso collettivo quattro provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, adottati in relazione ai fatti verificatisi il 23 novembre 2025 durante l'incontro di calcio tra Ascoli Calcio 1898 F.C. e Società Sportiva Arezzo 1923, disputato presso lo stadio di Ascoli Piceno. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso; risulta tuttavia che i ricorrenti avevano formulato eccezioni preliminari contro il deposito documentale dell'amministrazione, alle quali hanno rinunciato in camera di consiglio, e che hanno proposto domanda cautelare di sospensione. I fatti posti a fondamento dei DASPO sono ancora oggetto di indagine penale per reati riconducibili all'art. 6-bis della legge n. 401/1989.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il DASPO appartenga al diritto amministrativo della prevenzione, sicché non è necessario lo standard penalistico dell'oltre ogni ragionevole dubbio, essendo sufficiente una valutazione secondo la logica del più probabile che non, quale anticipazione della soglia preventiva a fronte di situazioni di pericolo concreto. Il periculum in mora è stato giudicato genericamente dedotto, senza allegazione di pregiudizi attuali di estrema gravità e urgenza. Il divieto non è stato considerato una limitazione generalizzata della libertà di circolazione, ma una misura apparentemente proporzionata all'esigenza di salvaguardia preventiva dell'ordine pubblico. Nella ponderazione cautelare il Collegio ha dato prevalenza all'interesse pubblico alla sicurezza dei luoghi delle competizioni sportive, riservando la valutazione approfondita delle ragioni dei ricorrenti alla fase di merito. Le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare, esaminata dal TAR nella camera di consiglio.
art. 6-bis l. 13 dicembre 1989, n. 401
Previsione penale richiamata in relazione ai reati oggetto dell'indagine sui fatti posti a fondamento dei DASPO.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dei ricorrenti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità dei ricorrenti mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il DASPO è una misura amministrativa di prevenzione e, per la sua legittima applicazione, non richiede la prova dei fatti secondo lo standard penalistico dell'oltre ogni ragionevole dubbio; è sufficiente una valutazione secondo la regola del più probabile che non, riferita a situazioni di pericolo concreto.
- Nella fase cautelare, la domanda di sospensione di un DASPO non può fondarsi su un periculum in mora genericamente allegato, ma richiede la specifica indicazione di pregiudizi attuali, gravi e urgenti.
- Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, quando circoscritto agli impianti e ai luoghi connessi agli eventi sportivi, non costituisce necessariamente una limitazione generalizzata della libertà di circolazione e può risultare proporzionato alle esigenze preventive di tutela dell'ordine pubblico.
- Nel bilanciamento cautelare relativo a misure preventive poste a tutela della sicurezza degli eventi sportivi, l'interesse pubblico alla salvaguardia dei luoghi delle competizioni può prevalere sugli interessi privati quando il periculum non sia adeguatamente dimostrato, ferma la valutazione approfondita delle censure nella fase di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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