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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02995/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato contestato è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha censurato il giudizio di responsabilità, ma la Corte rileva che il motivo era sostanzialmente una riproposizione delle doglianze già esaminate nei gradi di merito, diretto a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti. Inoltre, il motivo è stato ritenuto generico perché non si confrontava in modo puntuale con la motivazione della sentenza d'appello.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna di merito; la Corte non ne esamina il contenuto, ma prende atto che la sentenza impugnata ha affermato la responsabilità per tale reato.

  • Cassa delle ammende

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già valutate dai giudici di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non può essere devoluto in sede di legittimità un mero dissenso sulla valutazione delle prove o sulla ricostruzione dei fatti, se non accompagnato da specifiche censure di illogicità o di vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • La genericità del motivo, intesa come mancato confronto con le rationes decidendi della decisione impugnata, determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale

Testo integrale

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