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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3353/2022 del 31/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Marsala che aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra numerose sentenze di condanna pronunciate in date diverse (tra il 2013 e il 2015/2014/2015 e sino al 2018) per reati tra cui plurimi reati previsti dal D.Lgs. 159/2011 (artt. 73, 75, 76 comma 4) e art. 385 c.p.. Il ricorrente deduceva difetto di motivazione: il giudice avrebbe fondato il diniego sull'ampio arco cronologico complessivo senza considerare le brevi distanze temporali intercorrenti fra alcuni reati, che avrebbero potuto dimostrare un comune momento deliberativo e dunque la continuazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Giudice dell'esecuzione aveva motivato adeguatamente il diniego della continuazione rilevando che, nonostante l'omogeneità dei reati, la loro consumazione nell'arco di due anni risultava incompatibile con un unico comune momento deliberativo; inoltre il certificato penale indicava una scelta criminosa abituale piuttosto che un episodio unico. La Corte ha anche osservato che la domanda difensiva aveva riguardato i reati nel loro complesso e non, neppure in via subordinata, distinti raggruppamenti; pertanto non sussiste carenza di motivazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 73)

    Articolo richiamato per classificare taluni reati contestati; la Corte osserva l'omogeneità dei reati ex D.Lgs. 159/2011 ma ritiene che il lungo arco cronologico osti al riconoscimento della continuazione.

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 75)

    Altro articolo richiamato per più condanne: la mera omogeneità materiale non è sufficiente se manca il requisito del comune momento deliberativo a causa della distanza temporale.

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 76, comma 4)

    Richiamato fra le norme dei reati per cui erano state emesse condanne; valutazione congiunta orientata a ritenere una scelta criminosa ripetuta piuttosto che una continuazione unica.

  • Codice Penale (art. 385 c.p.)

    Reato materialmente incluso nell'elenco delle condanne; considerato insieme agli altri reati ai fini della valutazione della continuazione.

  • Codice di Procedura Penale (art. 616 c.p.p.)

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in seguito al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La continuazione fra reati richiede, oltre all'omogeneità materiale, la presenza di un comune momento deliberativo: un ampio arco temporale può escluderlo.
  • La mera lista di reati omogenei non obbliga il giudice a riconoscere la continuazione se gli elementi fattuali (tempi, ripetizione, comportamento abituale) indicano una scelta criminosa protratta nel tempo piuttosto che un disegno unitario.
  • In impugnazione è rilevante la forma dell'istanza: se la richiesta del difensore è generica e riguarda tutti i reati nel loro complesso, il giudice può motivare il diniego in termini generali; per censurare la motivazione è utile che la difesa indichi, anche in via subordinata, raggruppamenti alternativi e la relativa motivazione.
  • Documenti come il certificato penale e la ripetizione nel tempo di condanne possono essere utilizzati dal giudice per escludere la continuazione, interpretandoli come indice di una condotta abituale.
  • Il rigetto del ricorso può comportare condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto la valutazione del rapporto costi/benefici e la completezza dell'atto di impugnazione sono importanti prima di proporre ricorso.

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