Sentenza del 25/10/2017 n. 25262 - Corte di Cassazione
Tributi - Imposte sui redditi - Cessione di quote di società - Plusvalenza imponibile - Determinazione - Differenza fra il prezzo di cessione effettivamente percepito e quello di acquisto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito IRPEF del 1999, determinando una maggiore plusvalenza imponibile sulla cessione del 50% delle quote sociali, sulla base di un maggior valore dell'avviamento accertato ai fini dell'imposta di registro. La C.T.R. aveva ritenuto sufficiente il maggior valore presunto della partecipazione per dimostrare la percezione della plusvalenza. Il contribuente ha contestato l'applicazione di tale criterio, sostenendo che la plusvalenza dovesse essere calcolata sulla differenza tra il corrispettivo effettivamente percepito e il costo o valore di acquisto delle quote.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto. Ha cassato la sentenza della C.T.R. e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente. Ha stabilito che, in caso di cessione di una partecipazione del 50% non equivalente alla cessione dell'intera azienda, l'Amministrazione non può determinare la plusvalenza sulla base dell'avviamento o del valore accertato ai fini dell'imposta di registro, ma deve considerare la differenza tra il prezzo effettivamente percepito e il costo o valore fiscalmente rilevante di acquisto delle quote. Le spese dell'intero processo sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38
Norma utilizzata per l'accertamento e la rettifica del reddito del contribuente; l'accertamento, tuttavia, deve rispettare i criteri sostanziali previsti per la determinazione della plusvalenza.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 82, comma 5, nel testo vigente all'epoca dei fatti
La plusvalenza consiste nella "differenza tra il corrispettivo percepito ... ed il costo od il valore di acquisto".
La plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni deve essere determinata sulla base del corrispettivo effettivamente percepito, confrontato con il costo o valore di acquisto fiscalmente rilevante, maggiorato degli oneri inerenti. Non è sufficiente un valore presunto o di mercato.
D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3
Norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva che esclude la possibilità di accertare induttivamente una plusvalenza ai fini delle imposte sui redditi sulla sola base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro.
D.Lgs. n. 461 del 1997
Disciplina l'imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze derivanti da determinate cessioni, tra cui quelle relative a partecipazioni societarie.
D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4
La disposizione era stata utilizzata dall'Ufficio per la determinazione dell'avviamento, ma la Corte ha ritenuto comunque illegittimo il ricorso all'avviamento come criterio automatico per calcolare la plusvalenza derivante dalla cessione del 50% delle quote.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Ha consentito alla Corte di decidere direttamente nel merito, senza rinvio, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Codice di procedura civile, art. 112
Il motivo relativo alla mancata pronuncia della C.T.R. su alcune questioni è stato dichiarato assorbito in seguito all'accoglimento dei motivi principali.
Massime di principio
- Per la cessione di quote societarie, la plusvalenza imponibile va normalmente calcolata come differenza tra il corrispettivo effettivamente percepito e il costo o valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione, non sulla base del valore di mercato presunto.
- Il valore dichiarato o accertato ai fini dell'imposta di registro non può, da solo, costituire prova automatica della maggiore plusvalenza ai fini delle imposte sui redditi.
- L'avviamento riguarda l'attitudine dell'intero complesso aziendale a produrre risultati economici e, di regola, può essere valorizzato quando viene trasferita l'intera azienda, un suo ramo o l'intero capitale sociale, non per la semplice cessione di una partecipazione non totalitaria.
- L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare, con elementi idonei, il maggiore corrispettivo effettivamente percepito o comunque la concreta realizzazione della plusvalenza; non è sufficiente presumere tale maggior valore dalla quota ceduta.
- La valutazione può cambiare quando la cessione delle quote realizza sostanzialmente un trasferimento dell'intera azienda, ad esempio mediante trasferimento dell'intero capitale o concentrazione delle partecipazioni in un unico socio.
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