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Sentenza

Sentenza n. 846/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 931/2024 del Tribunale di Bergamo avente ad oggetto la cd. carta elettronica del docente.

Giustizia amministrativa202500719

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenza non definitivaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 931/2024 del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, che aveva accertato il loro diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, pari a 500 euro annui per gli anni scolastici indicati per ciascun ricorrente. La sentenza era stata notificata al Ministero il 30 agosto 2024, non era stata appellata entro il termine di cui all'art. 327 c.p.c. ed era quindi passata in giudicato. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali di pagamento da parte delle amministrazioni statali. I ricorrenti hanno dedotto l'inerzia ministeriale e chiesto la condanna all'esecuzione del giudicato, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. Nel corso del giudizio il Ministero ha prodotto una comunicazione secondo cui gli importi sarebbero stati accreditati nel borsellino elettronico della docente Ongaro il 4 dicembre 2025 e dei docenti Scalora e Sutera il 10 ottobre 2025. I ricorrenti hanno contestato che l'ottemperanza fosse stata completa, sostenendo che l'esecuzione fosse intervenuta soltanto per la posizione della docente Ongaro.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente alla posizione della docente Ongaro, poiché il Ministero ha dato esecuzione al giudicato nel corso del processo mediante l'accredito dell'importo dovuto. Quanto alle posizioni dei docenti Scalora e Sutera, il Collegio ha ritenuto non sufficientemente chiarita l'effettiva esecuzione, nonostante la comunicazione ministeriale relativa all'accredito del 10 ottobre 2025, anche alla luce delle contestazioni della parte ricorrente. Ha pertanto disposto un chiarimento istruttorio: il Ministero dovrà depositare entro il 30 giugno 2026 una memoria per precisare se abbia integralmente eseguito la sentenza anche nei loro confronti e, ove disponibili, la documentazione attestante l'ottemperanza. Il giudizio è stato rinviato all'udienza camerale dell'8 luglio 2026; le spese sono state riservate alla decisione definitiva. La sentenza è stata resa non definitivamente.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato azionato.

  • art. 327 c.p.c.

    Il mancato appello entro il termine previsto ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Bergamo.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici, dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti il pagamento di somme.

  • art. 36, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento processuale della pronuncia non definitiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato nel corso del processo, la materia del contendere cessa limitatamente alla posizione del beneficiario interessato.
  • Quando l'amministrazione afferma di avere eseguito il giudicato ma la parte ricorrente contesta l'effettività o la completezza dell'adempimento, il giudice può disporre un chiarimento istruttorio e richiedere il deposito della documentazione comprovante l'ottemperanza.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo per le posizioni rispetto alle quali l'esecuzione del giudicato risulti accertata; per le altre posizioni il giudizio di ottemperanza deve proseguire fino alla verifica dell'adempimento.
  • In presenza di una verifica ancora incompleta dell'esecuzione del giudicato, il giudice può pronunciare una sentenza non definitiva, riservando la regolazione delle spese alla decisione conclusiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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