Cassazione Penale, Ordinanza n. 30407/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente contestava la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a un'asserita omissione dichiarativa connessa alla percezione del Reddito di cittadinanza. In particolare, sosteneva che non fosse adeguatamente dimostrato il dolo rispetto alla mancata indicazione di essere sottoposto a misura cautelare personale nella domanda presentata all'INPS per ottenere il beneficio. La Corte d'appello aveva invece ritenuto integrato il dolo sulla base del fatto che, al momento della domanda del 17/09/2021, la madre dell'imputato aveva già subito la sospensione del beneficio proprio per effetto dell'applicazione della misura cautelare al figlio, circostanza che rendeva non illogica la conclusione circa la consapevolezza dell'omissione. La memoria difensiva depositata in Cassazione insisteva nell'accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché ripetitivo della medesima censura già proposta e manifestamente infondato. Ha ritenuto immune da illogicità manifesta la motivazione della sentenza impugnata sulla sussistenza del dolo, osservando che il quadro fattuale valorizzato dal giudice di merito consentiva di inferire la consapevolezza dell'omissione del requisito relativo alla mancata sottoposizione a misura cautelare personale, requisito previsto dall'art. 2, comma 1, lett. c-bis, d.l. n. 4 del 2019, come introdotto in sede di conversione. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, d.l. n. 4 del 2019
È la norma incriminatrice richiamata per la condotta di omissione nella domanda per ottenere il Reddito di cittadinanza; la Corte la collega alla mancata dichiarazione della sottoposizione a misura cautelare personale come elemento della fattispecie.
art. 2, comma 1, lett. c-bis), l. n. 26 del 2019
È il requisito introdotto in sede di conversione del d.l. n. 4 del 2019: per il richiedente il beneficio è richiesta la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché l'assenza di determinate condanne definitive nei dieci anni precedenti.
art. 7, comma 3, d.l. n. 4 del 2019
È il richiamo ai delitti ostativi menzionati dalla norma sui requisiti del beneficio; la decisione lo cita come parte del requisito di esclusione dal Reddito di cittadinanza.
Massime di principio
- In tema di Reddito di cittadinanza, l'omessa indicazione nella domanda della sottoposizione a misura cautelare personale, quando tale circostanza sia richiesta come requisito ostativo dalla disciplina applicabile, può integrare il reato previsto dall'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019.
- La sussistenza del dolo può essere desunta in modo logico e non illogico dal complesso delle circostanze concrete, anche da elementi esterni alla sola dichiarazione resa, purché la motivazione del giudice di merito sia esente da manifesta illogicità.
- In sede di legittimità, una censura che si limiti a riproporre in modo reiterativo le stesse doglianze già esaminate nel merito e non confronti efficacemente la ratio decidendi può essere dichiarata inammissibile se il provvedimento impugnato è sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
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