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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11473/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una persona aveva convenuto in giudizio un'azienda ospedaliera chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta avvenuta all'interno di un reparto ospedaliero, assumendo che il pavimento fosse bagnato. In primo grado la domanda era stata respinta per difetto di prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. La soccombente aveva proposto appello, ma poi, nel corso del giudizio di secondo grado, aveva depositato un atto di rinuncia agli atti del giudizio. Le controparti non avevano accettato la rinuncia e avevano dichiarato di non avere interesse alla prosecuzione. La Corte d'appello, tuttavia, aveva ritenuto che la rinuncia non estinguesse il processo e aveva deciso nel merito, affermando la responsabilità dell'azienda e, con sentenza definitiva, quantificando il danno e pronunciando sulle domande di manleva. Con il ricorso per cassazione l'azienda ospedaliera ha censurato tale decisione deducendo violazione degli artt. 2909, 100, 306, 324 e 327 c.p.c., sostenendo che la rinuncia agli atti in appello, in assenza di un concreto interesse alla prosecuzione da parte delle controparti, non richiedeva accettazione; quindi il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del giudizio e non poteva pronunciare nel merito. Gli ulteriori motivi sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la rinuncia agli atti compiuta nel giudizio di appello, in mancanza di un concreto interesse alla prosecuzione da parte delle altre parti, non necessitasse di accettazione. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza non definitiva, perché il giudizio di appello avrebbe dovuto essere dichiarato estinto e non poteva proseguire; per effetto della caducazione ex art. 336 c.p.c. è risultata travolta anche la sentenza definitiva successiva. Le spese del giudizio d'appello sono state poste a carico della parte rinunciante nei rapporti con l'azienda ospedaliera, mentre sono state compensate tra l'azienda, la società appaltatrice e l'assicuratrice; nel giudizio di cassazione le spese sono state poste solidalmente a carico della parte danneggiata e della società appaltatrice, quest'ultima avendo chiesto il rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 306 c.p.c.

    La rinuncia agli atti del giudizio richiede, in appello, l'accettazione delle parti costituite solo se queste abbiano un concreto interesse alla prosecuzione; in difetto, l'accettazione non è necessaria. La rinuncia accettata o non bisognosa di accettazione comporta l'estinzione del giudizio e regola le spese a carico del rinunciante.

  • art. 359 c.p.c.

    La disciplina della rinuncia agli atti si applica anche al giudizio di impugnazione per effetto del rinvio.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse processuale alla prosecuzione del giudizio deve essere apprezzato dal giudice, anche d'ufficio, e non gravando sulla controparte un onere di allegazione in tal senso.

  • art. 338 c.p.c.

    Nel giudizio di appello, l'estinzione determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

  • art. 382, terzo comma, secondo inciso, c.p.c.

    Quando il giudizio non poteva essere proseguito perché già estinto, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio.

  • art. 336, primo comma, c.p.c.

    La caducazione della sentenza non definitiva travolge anche la sentenza definitiva successiva che ne dipende.

  • art. 332 c.p.c.

    Il ricorso era stato notificato anche alla società chiamata in causa ai fini del litisconsorzio processuale, pur non essendo impugnata l'esclusione della rivalsa nei suoi confronti.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che, dopo la rinuncia efficace e l'estinzione, il potere decisorio sul merito era esaurito e si era formato il giudicato sulla sentenza di primo grado.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato quale parametro per sostenere la formazione del giudicato una volta verificatasi l'estinzione del giudizio di appello.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla definitività della decisione e agli effetti dell'estinzione del giudizio di impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, la rinuncia agli atti del giudizio produce effetto estintivo solo se accettata dalle parti costituite che abbiano un concreto interesse alla prosecuzione; se tale interesse manca, l'accettazione non è necessaria.
  • La sussistenza dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ai fini dell'operatività dell'art. 306 c.p.c., deve essere valutata dal giudice e non richiede una specifica allegazione della parte destinataria della rinuncia.
  • In sede di impugnazione, la rinuncia agli atti non può essere considerata liberamente revocabile dopo la sua comunicazione, poiché il sistema processuale non tollera un'efficacia rimessa alla sola volontà del rinunciante.
  • Se il giudizio di appello avrebbe dovuto essere dichiarato estinto, la sentenza che lo abbia comunque deciso nel merito va cassata senza rinvio e resta travolta anche la decisione successiva dipendente.
  • Nel giudizio di appello, l'estinzione per rinuncia determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e comporta la disciplina delle spese a carico della parte rinunciante, salvo compensazioni nei rapporti con soggetti diversi.
  • rami:[

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità del custode
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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