Ordinanza n. 2081/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 38695 del 23.09.2024, a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso; nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale del riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per l’insegnamento in una classe di concorso nelle scuole secondarie italiane
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 23 settembre 2024, adottato ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, con cui è stata rigettata parzialmente l’istanza di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per l’insegnamento nelle scuole italiane di istruzione secondaria. Dopo il rigetto della precedente domanda cautelare con ordinanza n. 5515 del 5 dicembre 2024, non appellata, la ricorrente ha proposto una nuova istanza cautelare, anche monocratica, deducendo la sopravvenuta pubblicazione dell’ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, relativa all’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2026/2028, e l’imminente scadenza del termine per presentare le domande di inserimento. La domanda cautelare monocratica è stata respinta con decreto presidenziale n. 1344/2026. Nella fase collegiale la ricorrente ha chiesto nuovamente misure cautelari, prospettando il pregiudizio derivante dalla scadenza del termine per l’inserimento nelle graduatorie.
La decisione
Il TAR ha respinto la nuova istanza cautelare. Ha rilevato che le ragioni del precedente rigetto erano già state compiutamente esposte nell’ordinanza n. 5515/2024 e che la ricorrente non aveva dedotto nuove circostanze specifiche idonee a modificare le precedenti valutazioni cautelari. La pubblicazione dell’ordinanza ministeriale sull’aggiornamento delle graduatorie GPS e la scadenza del termine di presentazione delle domande non sono state ritenute sufficienti a giustificare una diversa decisione, poiché, in caso di esito favorevole del giudizio, resta possibile disporre l’inserimento della ricorrente nelle graduatorie o adottare altre misure ripristinatorie. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della costituzione meramente formale dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo.
d.lgs. n. 206/2007
Costituisce la base normativa del procedimento ministeriale di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per l’insegnamento in Italia.
Massime di principio
- La riproposizione di una domanda cautelare già respinta richiede la deduzione di elementi nuovi o di circostanze sopravvenute, specifiche e idonee a superare le ragioni poste a fondamento della precedente decisione cautelare.
- La scadenza di un termine amministrativo connesso agli effetti dell’atto impugnato non impone necessariamente l’adozione di una misura cautelare quando, in caso di esito favorevole del giudizio, il giudice può ancora disporre l’inserimento dell’interessato nella graduatoria o altre misure ripristinatorie idonee a reintegrare la posizione lesa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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