Ordinanza n. 1377/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento a) della ordinanza comunale n. 22 del 9.12.2025, notificata a mezzo p.e.c. il successivo 11.12.2025, iscritta al registro delle ordinanze di settore n. 258 del 9.12.2025, con cui il Dirigente del Settore 7- Pianificazione e controllo del territorio - SUE e SUAP ha ordinato alla ricorrente la demolizione delle opere edilizie ivi descritte; b) del verbale prot. n. 81885/2025 del 7.11.2025, reso all’esito del sopralluogo del 22.10.2025, richiamato nell’ordinanza comunale n. 2/2025 sub a), di contenuto sconosciuto giacché mai notificato e/o comunicato alla ricorrente; c) ove e per quanto occorra, laddove lesivo degli interessi della ricorrente, dell’ordinanza comunale n. 99 del 13.11.2024, iscritta al registro di settore delle ordinanze n. 11 del 13.11.2024, richiamata nella ordinanza n. 22/2025 sub a), di contenuto sconosciuto e mai comunicata né notificata alla ricorrente; d) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale, nella parte in cui è lesivo deli interessi della ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie, unitamente al verbale di sopralluogo presupposto e ad altro atto richiamato
Esito
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione n. 22 del 9 dicembre 2025, notificata via PEC l'11 dicembre 2025, nonché il verbale di sopralluogo del 22 ottobre 2025, redatto il 7 novembre 2025, e, ove occorrente, una precedente ordinanza comunale del 13 novembre 2024, deducendo la lesività di tali atti e lamentando, tra l'altro, la mancata notificazione o comunicazione del verbale e della precedente ordinanza. Il testo dell'ordinanza istruttoria non espone ulteriori specifici motivi di legittimità né formula una valutazione cautelare sul fumus boni iuris o sul periculum in mora.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha ritenuto necessaria, ai fini della decisione sull'istanza cautelare, l'acquisizione del verbale prot. n. 81885/2025 del 7 novembre 2025, posto a fondamento dell'ordinanza di demolizione, nonché di eventuali ulteriori verbali di sopralluogo relativi alle aree interessate. Ha quindi ordinato al Comune di Casoria di depositare tali documenti entro il 15 marzo 2026 e ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 25 marzo 2026, disponendo la comunicazione dell'ordinanza.
Massime di principio
- Quando la decisione sulla domanda cautelare dipende dal contenuto di un atto istruttorio richiamato nel provvedimento impugnato ma non disponibile in giudizio, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il deposito dell'atto e degli ulteriori documenti pertinenti, rinviando la trattazione cautelare dopo l'integrazione istruttoria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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