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Sentenza

Sentenza n. 10128/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento previa sospensione, - della determinazione n. -OMISSIS- di protocollo del 13 ottobre 2025 con la quale il Capo di Stato Maggiore del I reparto – Ufficio Contenzioso del Personale del Comando Generale della Guardia di Finanza ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso la determinazione n. -OMISSIS- di protocollo del 25 luglio 2025 del Capo del I Reparto –Ufficio Reclutamento e Addestramento del Comando Generale della Guardia di Finanza con la quale lo stesso è stato escluso dalla procedura concorsuale indetta con la determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 341650 del 20 novembre 2024 per il reclutamento di n. 1634 allievi finanzieri per l’anno 2024 “poiché non in possesso dei requisiti di moralità e di condotta previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera g), del bando di concorso” [All. 1]; - della determinazione n. -OMISSIS- di protocollo del 25 luglio 2025 del Capo del I Reparto – Ufficio Reclutamento e Addestramento del Comando Generale della Guardia di Finanza con la quale lo stesso è stato escluso dalla procedura concorsuale indetta con la determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 341650 del 20 novembre 2024 per il reclutamento di n. 1634 allievi finanzieri per l’anno 2024 “poiché non in possesso dei requisiti di moralità e di condotta previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera g), del bando di concorso” [All. 2]; - per quanto possa occorrere, del verbale n. 38 redatto il 9 giugno 2025 (mai notificato), con cui la Sottocommissione per l’accertamento dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso, la valutazione della prova scritta di preselezione, la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatoria finali di merito ha proposto l’esclusione dalla procedura concorsuale del ricorrente, per difetto delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, previste dall’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e dall’articolo 2, comma 1, lettera g), del bando di concorso; - della determinazione n. 321715 del 22 ottobre 2025 pubblicata il 12 novembre 2025 con la quale il Comandante Generale del I Reparto – Ufficio Reclutamento e Addestramento del Comando Generale della Guardia di Finanza ha approvato le graduatorie finali dei vincitori [All. 3]; - della graduatoria finale di merito attinente al contingente ordinario – volontari in ferma prefissata allegata alla determinazione n. 321715 del 22 ottobre 2025 del Comandante Generale del I Reparto – Ufficio Reclutamento e Addestramento del Comando Generale della Guardia di Finanza e pubblicata il 12 novembre 2025 [All. 4]; - di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti o connessi ai suindicati provvedimenti.

Giustizia amministrativa202600096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per il reclutamento di allievi finanzieri per difetto dei requisiti di moralità e condotta, nonché rigetto del ricorso gerarchico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione concorsuale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla procedura concorsuale, il rigetto del ricorso gerarchico e gli atti connessi, deducendo l’illegittimità della valutazione negativa dei requisiti morali e di condotta. In particolare, ha sostenuto che l’esclusione fosse fondata su un automatismo derivante da denunce e da vicende non sfociate in un procedimento penale, rilevando di non essere stato denunciato, querelato o imputato in modo tale da aver subito una condanna o l’instaurazione di un processo. L’amministrazione aveva fondato la valutazione su due denunce, rispettivamente per lesioni personali e atti persecutori, nonché su un ammonimento del Questore. Dagli atti di polizia giudiziaria relativi alla denuncia per atti persecutori emergevano condotte violente e persecutorie nei confronti dell’ex compagna. Il ricorrente non aveva specificamente contestato né disconosciuto tali condotte, limitandosi a rilevare l’assenza di conseguenze penali processuali.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, definendo il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto legittima la valutazione dell’amministrazione, escludendo qualsiasi automatismo: l’esclusione era stata preceduta da un esame concreto della notizia di reato, delle condotte riferite negli atti di polizia giudiziaria, delle due denunce e dell’ammonimento del Questore. I fatti possono assumere autonomo rilievo ai fini dell’accertamento dell’idoneità morale e comportamentale anche quando non abbiano determinato l’instaurazione di un processo penale per insufficienza degli elementi necessari a sostenere l’accusa in giudizio. La Guardia di Finanza ha ragionevolmente ritenuto tali condotte incompatibili con le funzioni di finanziere, connotate da legalità, integrità e decoro istituzionale. La valutazione rientra nell’ampia discrezionalità amministrativa e non è risultata manifestamente irrazionale o abnorme, essendo basata su elementi oggettivi, coerenti e logicamente valutati. Le spese processuali sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata

    La disposizione consente la definizione immediata del giudizio con sentenza semplificata in sede cautelare, quando siano completi contraddittorio e istruttoria e le parti siano state sentite.

  • art. 2, comma 1, lettera g), del bando di concorso

    requisiti di moralità e di condotta

    La clausola del bando impone il possesso di requisiti morali e comportamentali, la cui verifica può fondarsi su una valutazione concreta delle condotte emergenti dagli atti disponibili.

  • art. 26 l. 1 febbraio 1989, n. 53

    qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria

    La disposizione è richiamata quale parametro dei requisiti morali e di condotta applicati dalla commissione concorsuale.

  • art. 582 c.p.

    La denuncia per lesioni personali costituisce uno degli elementi considerati dall’amministrazione nella valutazione dell’idoneità morale e comportamentale.

  • art. 612-bis c.p.

    La denuncia per atti persecutori e le condotte descritte negli atti di polizia giudiziaria sono state ritenute elementi autonomamente rilevanti per la valutazione concorsuale, indipendentemente dall’esito penale.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali per l’accesso a corpi di polizia, la valutazione dei requisiti di moralità e condotta può fondarsi autonomamente su denunce, atti di polizia giudiziaria e provvedimenti di ammonimento, anche quando i fatti non abbiano dato luogo a un processo penale o a una condanna.
  • L’assenza di imputazione, condanna o instaurazione di un processo penale non impedisce all’amministrazione di considerare i medesimi fatti nell’accertamento dell’idoneità morale e comportamentale richiesta dal bando, purché la valutazione sia concreta e motivata.
  • L’esclusione concorsuale per difetto dei requisiti morali non costituisce automatismo quando l’amministrazione esamina criticamente gli elementi disponibili e collega le condotte accertate all’incompatibilità con le funzioni istituzionali da svolgere.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni amministrative relative all’idoneità morale e comportamentale è limitato alla verifica della manifesta irrazionalità, abnormità o incoerenza; la valutazione non è illegittima se fondata su elementi oggettivi, coerenti e logicamente apprezzati.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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