Cassazione Penale, Sentenza n. 9493/2025 del 07/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per occupazione abusiva di alloggio popolare (art. 633 c.p.), deducendo: 1) che non poteva configurarsi occupazione illegittima poiché egli, già convivente della legittima assegnataria, era rimasto nell'alloggio dopo il decesso della stessa; 2) che doveva essere applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) sulla base della scarsa gravità e della personalità dell'imputato; 3) omessa motivazione e violazione di legge per il mancato esame e/o concessione della sospensione condizionale della pena, nonostante la richiesta e lo stato di incensuratezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto e ha reso irrevocabile l'accertamento di responsabilità. Ha ritenuto i primi due motivi reiterativi o infondati: il vizio di occupazione abusiva sussiste anche quando il soggetto, ospitato per parentela con il legittimo assegnatario, permane dopo il decesso comportandosi come "dominus" o possessore, senza necessità di clandestinità; e l'esclusione della causa di non punibilità è correttamente motivata dalla corte di merito sulla base della permanenza e prosecuzione della condotta illecita. Tuttavia ha accolto il terzo motivo: la Corte d'appello non ha motivato in merito alla richiesta di sospensione condizionale della pena nonostante fosse stata specificamente dedotta; perciò la sentenza è annullata limitatamente alla questione della sospensione condizionale e rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo giudizio su quel punto.
Norme richiamate
art. 633 cod. pen.
Integra il reato l'azione di chi, pur essendo stato ospitato in un immobile di edilizia residenziale pubblica per rapporto familiare con il legittimo assegnatario, vi permane dopo il decesso di quest'ultimo comportandosi come "dominus" o possessore; non è richiesta la clandestinità per la configurazione dell'invasione.
art. 639 cod. pen.
Richiamato nel ricorso in combinazione con l'art. 633, ma la Corte non ha dato rilievo autonomo alla richiamata norma rispetto alla configurazione dell'occupazione abusiva.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede valutazione concreta: la corte di merito l'ha esclusa avendo riscontrato persistenza e prosecuzione della condotta illecita nel tempo, valutazioni fattuali non censurabili in sede di legittimità.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma processuale invocata dal ricorrente per i vizi di motivazione e violazione di legge; la Cassazione ha rigettato i motivi reiterativi (lett. b) ed e)) e ha invece accolto il motivo che denunciava mancanza di motivazione su punto autonomo (concessione della sospensione condizionale).
Massime di principio
- La permanenza nell'alloggio pubblico dopo il decesso del legittimo assegnatario, con comportamento da "dominus" o possessore, può integrare il reato di occupazione abusiva anche se il soggetto era stato precedentemente ospitato per motivo familiare; non è sempre necessaria la clandestinità.
- La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione fattuale concreta: la prosecuzione o la persistenza della condotta illecita nel tempo ostano alla sua applicazione.
- Le doglianze già esaminate e decise nei gradi precedenti, se correttamente valutate dalla corte d'appello, sono difficilmente riconsiderabili in cassazione se risultano motivate e logiche.
- La mancata motivazione su un punto autonomo della decisione (es. richiesta di sospensione condizionale della pena) configura vizio di motivazione che legittima l'annullamento limitato della sentenza e il rinvio per nuovo esame.
- In casi simili è strategico nell'atto d'appello documentare e specificare fatti e circostanze rilevanti per l'applicazione di istituti favorevoli (art. 131-bis, sospensione condizionale), perché la valutazione di tali istituti è di natura valutativa e prevalgono le considerazioni di merito.
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