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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21103/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello deducendo un unico motivo di ricorso per vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 192, 530 e 533 c.p.p. Sostiene, in sostanza, che la decisione di merito avrebbe erroneamente valutato il compendio probatorio e non avrebbe raggiunto un'affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte di cassazione rileva però che la censura ripropone questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata, e mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Condanna inoltre il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è fondata sul rilievo che il motivo era meramente riproduttivo di censure già vagliate, privo di autonoma analisi critica della motivazione impugnata e finalizzato a una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato come parametro della censura sulla valutazione della prova; la Corte osserva che il motivo non individua specifici travisamenti delle emergenze processuali.

  • art. 530 c.p.p.

    Richiamato insieme agli altri parametri processuali per contestare la tenuta dell'affermazione di responsabilità; la censura è ritenuta inammissibile perché volta a rivalutare il merito.

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato con riferimento allo standard dell'affermazione di responsabilità 'oltre ogni ragionevole dubbio'; la Corte ritiene che i giudici di merito avessero già motivato adeguatamente sul punto.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio né una diversa lettura delle fonti di prova, salvo che siano specificamente dedotti e dimostrati travisamenti rilevanti delle emergenze processuali.
  • La doglianza di vizio motivazionale e violazione di legge deve indicare in modo critico e specifico gli errori della motivazione impugnata; in difetto, il ricorso è inammissibile.
  • Il riferimento allo standard dell'oltre ogni ragionevole dubbio non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione del fatto, quando la sentenza impugnata abbia già offerto un compendio probatorio ritenuto completo ed esauriente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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