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Sentenza

Sentenza n. 2186/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502182

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: mancata correzione delle prove di ammissione e conseguente esclusione dalle graduatorie dei corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie per il mancato annerimento della casella relativa alla versione del questionario

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazione universitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la mancata valutazione delle loro prove di ammissione, l'esclusione dalle graduatorie e gli atti connessi alla procedura selettiva per l'anno accademico 2025/2026. Hanno sostenuto che il mancato annerimento della casella indicante la versione del questionario non costituisse una causa di esclusione prevista dal bando; che l'amministrazione avrebbe potuto procedere alla correzione manuale delle schede o ricostruire la versione del questionario mediante i codici a barre; che l'omessa correzione fosse illogica, sproporzionata e frutto di difetto di istruttoria; che l'Ateneo avrebbe dovuto utilizzare sistemi di tracciabilità analoghi a quelli adottati in altre procedure nazionali; e che la procedura avrebbe violato il principio di paternità della prova, i principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento, par condicio e favor partecipationis. Sono state inoltre dedotte la violazione del bando, del d.m. n. 586/2025, dell'art. 97 Cost. e dell'art. 1, comma 1, e comma 2-bis, l. n. 241/1990, nonché l'eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità manifesta, arbitrarietà, travisamento, sviamento, eccessivo formalismo e difetto di istruttoria. I ricorrenti hanno chiesto anche l'ammissione cautelare o definitiva, eventualmente in soprannumero, e in subordine la rinnovazione della prova.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso limitatamente a uno dei ricorrenti, che aveva rinunciato e non era comparso tra i soggetti che avevano riassunto il giudizio: pur in assenza della notificazione della rinuncia nei termini dell'art. 84, comma 3, c.p.a., il complessivo comportamento processuale ha dimostrato il venir meno dell'interesse alla decisione, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Quanto agli altri ricorrenti, il ricorso è stato rigettato nel merito. Il Collegio ha ritenuto che l'annerimento della casella relativa alla versione del questionario fosse un adempimento essenziale, chiaramente comunicato ai candidati per iscritto e oralmente prima della prova. L'omissione impediva di individuare la griglia di correzione applicabile, poiché i questionari non erano conservati insieme ai fogli-risposta e i codici a barre erano numerici, progressivi e privi di informazioni sulla versione del questionario. Il mancato annerimento è stato quindi ricondotto al principio di autoresponsabilità del candidato e alla previsione del bando secondo cui non erano inseriti in graduatoria i candidati privi di risposte valutabili. L'amministrazione non era tenuta a sostituirsi al candidato nell'adempimento omesso, né il ricorso a una correzione manuale avrebbe costituito semplice soccorso istruttorio, poiché avrebbe inciso su un adempimento essenziale della prova e sulla par condicio. Sono state respinte anche le censure fondate sul confronto con altre procedure selettive, poiché ciascun Ateneo era responsabile della predisposizione della propria prova e non risultava imposto un sistema nazionale uniforme. Il TAR ha inoltre escluso che fosse stata fornita prova di possibili annerimenti fraudolenti o di anomalie tali da rendere irragionevole il sistema. Le istanze istruttorie sono state respinte perché gli atti acquisiti erano sufficienti per decidere. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti delle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60, c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, considerate la manifesta infondatezza delle censure e la sufficienza degli atti ai fini della decisione.

  • art. 74 c.p.a.

    tenuto peraltro conto delle stringenti esigenze di sintesi che connotano le sentenze in forma semplificata

    Ha giustificato una trattazione sintetica delle questioni, anche mediante esame unitario dei motivi strettamente correlati.

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    Per quanto il suo atto di rinuncia non sia stato notificato alle controparti nel rispetto dei termini di cui all’art. 84, c. 3, c.p.a.

    La mancata osservanza delle formalità della rinuncia non ha impedito al giudice di rilevare, sulla base del comportamento complessivo della parte, il venir meno dell'interesse alla decisione.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    dal complessivo contegno del sig. Galluzzo ... ben possono desumersi argomenti di prova in ordine al venir meno del suo interesse a una decisione nel merito del ricorso

    Il giudice può dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse desumendo il disinteresse della parte dal suo comportamento processuale complessivo.

  • art. 4 d.m. n. 586/2025

    non sono inseriti in graduatoria i candidati che non hanno fornito nessuna risposta a nessun quesito

    La previsione ministeriale è stata utilizzata come parametro per ritenere non valutabili e non inseribili in graduatoria le prove prive dell'informazione necessaria per individuare la relativa griglia di correzione.

  • art. 6 del bando di concorso

    i partecipanti sono i soli responsabili della corretta indicazione dei dati occorrenti per le procedure di ammissione al concorso

    La clausola ha espresso il principio di autoresponsabilità dei candidati e ha posto a loro carico la corretta indicazione dei dati necessari alla valutazione della prova.

  • art. 2 d.m. n. 586/2025

    ogni Ateneo ha avuto la responsabilità della predisposizione di ciascuna prova di ammissione

    La disposizione escludeva l'obbligo di adottare procedure tecniche uniformi a quelle utilizzate da altre Università, purché il sistema predisposto fosse trasparente e previamente comunicato.

  • art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990

    il sistema predisposto dall’Ateneo è stato incentrato sul principio di autoresponsabilità ... espressione del più generale dovere di buona fede e collaborazione

    Il principio di buona fede e collaborazione nei rapporti tra amministrazione e privati integra il fondamento dell'autoresponsabilità del candidato nell'esecuzione degli adempimenti concorsuali.

  • art. 97 Cost.

    violazione dei principi di buon andamento e ragionevolezza

    Il parametro costituzionale non è stato ritenuto violato, poiché la procedura era stata previamente illustrata, applicata in modo uniforme e risultava funzionale alla corretta e trasparente correzione informatizzata.

Massime di principio

  • In una prova selettiva corretta mediante lettura informatica, l'indicazione della versione del questionario costituisce un adempimento essenziale quando sia necessaria per individuare la griglia di correzione applicabile e sia stata chiaramente comunicata ai candidati prima dello svolgimento della prova.
  • Il mancato adempimento, da parte del candidato, di un'istruzione essenziale per la valutazione della prova può comportare la mancata correzione e l'esclusione dalla graduatoria in applicazione del principio di autoresponsabilità, senza che ciò integri l'introduzione di una causa di esclusione non prevista dal bando, qualora l'adempimento sia riconducibile alle regole della procedura e alle condizioni di valutabilità della prova.
  • L'amministrazione non è tenuta a sostituirsi al candidato nell'esecuzione di un adempimento concorsuale essenziale mediante soccorso istruttorio, quando l'intervento postumo richiederebbe di ricostruire un elemento costitutivo della prova e potrebbe compromettere imparzialità e par condicio.
  • Quando i questionari sono separati dai fogli-risposta e i codici a barre non contengono informazioni sulla versione del questionario, la mancata indicazione della versione può rendere oggettivamente impossibile associare il foglio-risposta alla corretta griglia di correzione; in tal caso l'amministrazione può legittimamente non procedere alla valutazione.
  • La diversa metodologia tecnica adottata da altre amministrazioni nelle rispettive procedure selettive non rende di per sé illegittimo il sistema predisposto dall'amministrazione competente, se quest'ultimo è stato previamente comunicato, applicato uniformemente e non risulta irragionevole o lesivo della par condicio.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche in assenza di una rinuncia formalmente perfezionata, quando il comportamento processuale complessivo della parte costituisca univoco argomento di prova del venir meno dell'interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariRiconoscimento dei titoli di studioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseBuona fede e correttezza della PAProporzionalità e ragionevolezza

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