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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34550/2026 del 25/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 20 aprile 2026 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona, che, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena concordata per la detenzione illecita, in concorso, di oltre cinque chilogrammi di hashish. Ha dedotto: (1) mancanza di motivazione sulla sussistenza dei presupposti per il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; (2) vizio di motivazione per l’omesso avviso, nel decreto di fissazione dell’udienza, della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa; (3) mancanza di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; (4) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata specificazione dell’ambito di movimento consentito nell’ambito delle prescrizioni comuni connesse alla pena sostitutiva breve. Il testo non indica la misura della pena concordata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi tre motivi non sono consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; quanto alla doglianza sulla giustizia riparativa, la Corte ha inoltre rilevato che l’invio a un centro di mediazione è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice, non è obbligatorio né richiede motivazione, e che l’omesso avviso della facoltà di accedere ai programmi non determina nullità. Il quarto motivo è stato ritenuto non consentito dalla legge, perché la pena applicata non è illegale: non è di specie diversa da quella prevista né superiore al massimo edittale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Il primo, secondo e terzo motivo non sono consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    La disposizione preclude l’esame dei primi tre motivi di ricorso proposti contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta.

  • art. 129-bis c.p.p.

    in tema di giustizia riparativa, la possibilità, per il giudice, di disporre "ex officio" l'invio delle parti ad un centro di mediazione è rimessa a una sua valutazione discrezionale, non sussistendo un obbligo in tal senso, né dovendo tale scelta essere motivata, sicché, ove non risulti attivato il percorso riparativo di cui all'art. 129-bis cod. proc. pen. o sia stato omesso l'avviso alle parti della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa previsti dall'art. 419, comma 3-bis, cod. proc. pen., non è configurabile alcuna nullità

    L’invio d’ufficio al percorso di giustizia riparativa è discrezionale e non richiede motivazione; la mancata attivazione del percorso o l’omesso avviso sulla facoltà di accedervi non comportano nullità.

  • art. 419, comma 3-bis, c.p.p.

    ove non risulti attivato il percorso riparativo di cui all'art. 129-bis cod. proc. pen. o sia stato omesso l'avviso alle parti della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa previsti dall'art. 419, comma 3-bis, cod. proc. pen., non è configurabile alcuna nullità

    L’omissione dell’avviso alle parti della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa non determina nullità.

  • art. 444 c.p.p.

    Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Constantin Marcel Carlan la pena concordata tra le parti

    La disposizione costituisce il rito con cui il giudice ha applicato la pena concordata tra le parti; la decisione non enuncia un’ulteriore regola interpretativa sull’istituto.

  • artt. 110 e 73 d.P.R. n. 309/1990

    in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen.,73 D.P. R. n. 309/90 per la detenzione illecita di oltre cinque chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.

    Le disposizioni individuano il reato per il quale è stata applicata la pena concordata: detenzione illecita di stupefacente commessa in concorso.

  • art. 53-bis l. n. 689/1981

    Il quarto motivo non è consentito dalla legge, non versandosi in pena illegale, in quanto non si tratta di pena di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale.

    La Corte esclude l’illegalità della pena, chiarendo che essa non ricorre per la doglianza sulla specificazione delle prescrizioni quando la pena non è di specie diversa da quella legale né supera il massimo edittale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta, i motivi non consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. non possono essere esaminati.
  • L’invio d’ufficio delle parti a un centro di mediazione per l’accesso alla giustizia riparativa è rimesso alla discrezionalità del giudice e non richiede una motivazione specifica.
  • L’omessa attivazione del percorso di giustizia riparativa o l’omesso avviso della facoltà di accedere ai relativi programmi non determinano nullità.
  • La pena è illegale, ai fini della censura esaminata, se è di specie diversa da quella prevista dalla legge o irrogata oltre il massimo edittale; una diversa doglianza sulle prescrizioni connesse alla pena sostitutiva non basta, da sola, a configurarla come illegale.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

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