Cassazione Civile, Ordinanza n. 15619/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2011 con cui erano stati recuperati maggiori importi a titolo di IRPEF, IRES e IRAP, oltre interessi e sanzioni. Il ricorso per cassazione non investe il merito tributario, ma la regolarità del giudizio di appello: la parte ricorrente deduceva, con il primo motivo, nullità della sentenza per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa, contraddittorietà dei verbali di causa, incongruenze sulle date di deposito del dispositivo e della sentenza, erronea attestazione della presenza del difensore all’udienza del 6.12.2021 e incompatibilità di un componente del collegio, poiché uno dei giudici aveva già fatto parte del collegio di primo grado. In particolare, sosteneva di avere tempestivamente chiesto la trattazione da remoto ai sensi dell’art. 34-bis d.lgs. 546/1992, con notifica alla controparte, ma che la causa fosse stata di fatto trattata e decisa senza la dovuta comunicazione dell’ora e delle modalità di collegamento e nonostante un verbale che dava atto del rinvio all’udienza del 28.2.2022. Con il secondo motivo lamentava la nullità della sentenza per difetto di motivazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura di nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. Dall’esame diretto degli atti è emerso che la richiesta di trattazione da remoto era stata tempestivamente presentata e comunicata, ma nel verbale dell’udienza del 6.12.2021 si erano sovrapposte indicazioni incompatibili: da un lato il rinvio della causa al 28.2.2022 per incompatibilità di un componente del collegio e per l’istanza di trattazione da remoto; dall’altro l’attestazione che il collegamento da remoto si fosse svolto regolarmente e che la causa fosse stata discussa e decisa lo stesso giorno. La Corte ha ritenuto che, dopo il rinvio, l’anticipazione di fatto dell’udienza e la mancata comunicazione preventiva dell’ora e delle modalità di collegamento integrassero violazione degli artt. 31 e 34-bis d.lgs. 546/1992, norme poste a presidio del contraddittorio. Ha inoltre osservato, a ulteriore conferma della nullità, che il collegio di appello includeva un componente incompatibile perché già componente del collegio di primo grado. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, sezione distaccata di Cosenza, in diversa composizione, che dovrà fissare una nuova udienza e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente alla Corte di cassazione di esaminare direttamente gli atti processuali quando sono denunciati errores in procedendo.
la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza è presidio essenziale del contraddittorio e del diritto di difesa; la sua omissione determina nullità della decisione.
"Nei casi di trattazione delle cause da remoto, la segreteria comunica, almeno tre giorni prima dell’udienza, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento"
anche nel rito tributario da remoto è necessaria una preventiva comunicazione dell’ora e delle modalità di collegamento; la sua mancanza viola contraddittorio e difesa.
il richiamo all’art. 31 si estende anche al giudizio di appello tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la mancata osservanza delle formalità di comunicazione dell’udienza incide su diritti fondamentali di difesa e contraddittorio e comporta la nullità della decisione.
- La disciplina della trattazione da remoto richiede una comunicazione preventiva specifica dell’ora e delle modalità di collegamento; la violazione di tale adempimento è equiparata, quanto agli effetti invalidanti, all’omessa comunicazione dell’udienza.
- Quando il verbale e gli atti di causa presentano indicazioni tra loro incompatibili sulla trattazione, sul rinvio o sulla decisione della causa, la violazione delle garanzie partecipative può essere desunta dall’esame diretto degli atti e determinare la cassazione della sentenza.
- La partecipazione al collegio di appello di un giudice che abbia già fatto parte del collegio di primo grado integra una causa di incompatibilità rilevante ai fini della validità della decisione.
Come è indicizzato
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