Cassazione Civile, Ordinanza n. 07193/2025 del 18/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
Due soggetti avevano affidato in appalto la straordinaria manutenzione del proprio appartamento a un'impresa edile, corrispondendo solo parte del prezzo perché i lavori erano ritenuti mal eseguiti e non collaudati. Essi avevano chiesto in giudizio, in via principale, la condanna dell'appaltatore all'eliminazione dei vizi dell'opera e, in subordine, la riduzione del corrispettivo, oltre al risarcimento dei danni. L'appaltatore aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale per il saldo finale dei lavori. Il Tribunale aveva accolto sia la domanda di eliminazione dei vizi sia la riconvenzionale sul saldo. La Corte d'appello, invece, aveva accolto l'appello incidentale dell'appaltatore, ritenendo i committenti decaduti dalla garanzia ex art. 1667 c.c. per mancata prova della tempestiva denuncia dei vizi, rilevando che la denuncia da parte del direttore dei lavori non era sufficiente a farla ritenere proveniente dai committenti; aveva inoltre dichiarato inammissibile la censura sul quantum del saldo. In cassazione i committenti denunciavano violazione e falsa applicazione degli artt. 1665 e 1667 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo: che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto avvenuta la consegna e l'accettazione dell'opera; che dagli atti risultasse una tempestiva denuncia dei vizi anche da parte loro e il riconoscimento degli stessi da parte dell'appaltatore; che fosse errata la ritenuta mancata contestazione del saldo dovuto; chiedevano inoltre la riforma sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure con cui i ricorrenti miravano a una diversa ricostruzione in fatto della vicenda, contrapponendo la propria lettura delle prove a quella del giudice di merito: la Corte d'appello aveva motivato in modo adeguato che la consegna dell'opera era avvenuta il 19.6.2004 e che la denuncia dei vizi da parte dei committenti era stata formulata solo con l'atto introduttivo del 25.1.2005, quindi tardivamente. Richiamando la giurisprudenza consolidata, la Cassazione ha ribadito che l'accertamento dei vizi da parte del direttore dei lavori nominato dal committente fa decorrere il termine per la denuncia, ma la contestazione effettuata dal direttore non equivale a denuncia del committente, mancando il potere del direttore di compiere atti giuridici in sua vece; inoltre, in caso di eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c., spetta al committente provare la tempestiva denunzia, trattandosi di condizione dell'azione. La censura sulla quantificazione del saldo è stata ritenuta infondata perché gli stessi ricorrenti avevano ammesso di aver contestato il saldo solo in relazione ai vizi, chiedendo la riduzione del prezzo. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1665 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma, ritenendo inammissibile la richiesta di una diversa ricostruzione in fatto su consegna e accettazione dell'opera.
art. 1667, primo comma, c.c.
La garanzia per vizi e difformità è soggetta a decadenza se il committente non prova la tempestiva denuncia; la denuncia dei vizi costituisce condizione dell'azione.
art. 1668, comma 3, c.c.
Richiamato dalla sentenza di merito per ritenere inammissibile la domanda di riduzione del prezzo nel modo prospettato.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Usato come base formale del motivo di ricorso, ma le doglianze sono state reputate in parte inammissibili perché dirette a rivalutare i fatti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Rilevata la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel collegamento con l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Citato come norma di inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In materia di appalto, quando l'appaltatore eccepisce la decadenza del committente dalla garanzia per vizi o difformità, incombe sul committente l'onere di provare di avere denunciato tempestivamente i vizi.
- La denuncia dei vizi effettuata dal direttore dei lavori nominato dal committente non equivale, di per sé, alla denuncia proveniente dal committente, se il direttore non è munito del potere di compiere atti giuridici in sua rappresentanza.
- Se il giudice di merito accerta, con motivazione adeguata, una determinata scansione temporale dei fatti e delle prove, in cassazione non è consentito un nuovo esame del materiale istruttorio per ottenere una diversa ricostruzione fattuale.
- La censura sulla quantificazione del saldo dell'appalto è infondata se la stessa parte ricorrente riconosce di aver contestato il credito solo in relazione ai vizi e non già nella sua interezza.
- La denuncia dei vizi dell'opera è un onere che, ove non assolto secondo le forme e i tempi richiesti, determina la decadenza dalla garanzia ex art. 1667 c.c.
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