Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08382/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla persona fisica titolare di un libretto di deposito al risparmio nei confronti della banca. La banca propose opposizione sostenendo, da un lato, la prescrizione decennale del credito e, dall'altro, l’insussistenza del credito perché le operazioni sul libretto non si esaurivano in quelle annotate sul libretto stesso, ma comprendevano ulteriori movimentazioni ricostruite attraverso estratti bancari e consulenza tecnica. Il Tribunale accolse l’opposizione e revocò il decreto; la Corte d’appello, in un primo grado di appello, escluse la prescrizione ma rigettò nel merito la pretesa del titolare del libretto. In cassazione, alcune censure furono accolte con rinvio: la Corte di legittimità affermò che le operazioni di deposito possono essere provate anche indipendentemente dalle annotazioni sul libretto e censurò l’uso delle certificazioni notarili e della consulenza tecnica in relazione alle preclusioni istruttorie. Nel giudizio di rinvio, tuttavia, la Corte territoriale confermò comunque il rigetto della domanda, ritenendo provato, sulla base di altri documenti già ritualmente acquisiti, che il saldo del rapporto non fosse quello indicato nel decreto ingiuntivo ma un importo molto inferiore, perché le somme depositate erano state investite in titoli, poi disinvestiti, e il ricavato era confluito su un conto di società collegata; la giustificazione del trasferimento addotta dalla parte attrice fu ritenuta non credibile. L’erede del titolare del libretto ha quindi proposto nuovo ricorso per cassazione con un motivo principale e vari ulteriori motivi, deducendo, in sintesi: violazione dell’art. 384 c.p.c. per mancato rispetto del principio di diritto enunciato in sede di rinvio; utilizzazione di prove ritenute inutilizzabili o tardive; erronea valutazione del materiale probatorio sulla pretesa esistenza dell’investimento in titoli e sul successivo trasferimento delle somme alla società; violazione degli artt. 194, 195, 184 e 345 c.p.c.; violazione dell’art. 2700 c.c. e dell’art. 2697 c.c.; omesso esame di fatti e documenti decisivi, incluso un fax del 31.8.2007. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché, in larga parte, non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata, miravano a una rivalutazione del merito e non rispettavano i requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, specialmente quanto alla decisività del documento asseritamente omesso. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato la ricorrente alle spese, con ulteriore contributo unificato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure prospettate non attaccassero la reale base argomentativa della sentenza di rinvio, perché la decisione era fondata non sulle certificazioni notarili contestate, ma su altre risultanze documentali e su una ricostruzione fattuale già valutata dal giudice di merito. I motivi che denunciavano vizi di motivazione o violazioni di legge sono stati considerati, in sostanza, richieste di nuova valutazione del materiale probatorio, inammissibili in sede di legittimità. Anche il motivo relativo al fax del 31.8.2007 è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifica trascrizione e indicazione della decisività del documento. In conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve denunciare in modo specifico e coerente i vizi dedotti; non è consentito usare formalmente le categorie dell'art. 360 c.p.c. per ottenere una rivalutazione del merito o per articolare censure generiche e confuse.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi ai principi di diritto fissati dalla Corte di cassazione; tuttavia la censura è inammissibile se, in concreto, la sentenza di rinvio si fonda su una diversa e autonoma ratio decidendi non aggredita dal ricorso.

  • artt. 194 e 195 c.p.c.

    Le doglianze sulla consulenza tecnica sono state ritenute inammissibili perché, nella sostanza, miravano a contestare la valutazione di merito delle prove.

  • artt. 87 e 90 disp. att. c.p.c.

    Richiamati nella censura contro la CTU, ma senza che la Corte ravvisasse una violazione idonea a scardinare la decisione di merito.

  • art. 2700 c.c.

    La censura relativa all'efficacia probatoria dell'atto pubblico/notarile non è stata accolta, poiché la decisione di merito era sorretta da ulteriori elementi probatori autonomi.

  • art. 2697 c.c.

    La dedotta violazione dell'onere della prova è stata dichiarata inammissibile perché le censure sollecitavano una nuova valutazione del compendio probatorio già scrutinato dal giudice di merito.

  • art. 184 c.p.c.

    Richiamato per contestare l'acquisizione di documenti, ma la Corte ha ritenuto che il motivo non superasse il vaglio di specificità e decisività.

  • art. 345 c.p.c.

    Il richiamo alle preclusioni in appello non ha consentito di fondare un motivo ammissibile, essendo la doglianza diretta essenzialmente contro la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Ogni motivo di ricorso deve essere specifico, autosufficiente e analiticamente argomentato; una critica generica e cumulativa è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrendo i presupposti processuali per l'inammissibilità, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito o delle prove; il ricorso deve colpire la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata.
  • La deduzione del vizio di omesso esame di un documento richiede l'integrale trascrizione del suo contenuto e la specifica indicazione della sua decisività, perché la Corte di cassazione non può svolgere un esame diretto degli atti.
  • Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma il ricorso avverso la sentenza di rinvio è inammissibile se non contesta la concreta motivazione autonoma su cui la decisione si fonda.
  • Le censure che formalmente invocano violazioni di legge, ma sostanzialmente sollecitano una diversa lettura delle risultanze istruttorie, sono inammissibili.
  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico, tassativo e autosufficiente: motivi confusi, cumulativi o privi di chiara correlazione con un vizio tipizzato sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.