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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23361/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Deriu impugna la conferma della condanna per minaccia grave: contesta che la Corte di appello abbia ritenuto inutilizzabili le deposizioni dei testi (Andrea Arca e Angelo Deriu) già assunte in primo grado dopo che, per mutamento della composizione del giudice, il difensore avrebbe "rinunciato" alla rinnovazione delle loro escussioni. Sostiene che la rinuncia non poteva valere sulle dichiarazioni già acquisite e che quelle deposizioni, insieme alle dichiarazioni dell'imputato e ad elementi probatori sulla condotta e l'armamento di Tommaso Barranca, avrebbero potuto far ritenere inattendibile la versione della persona offesa. Contesta altresì la sussistenza della "minaccia grave" (poiché il fucile sarebbe stato tenuto da Barranca) e la proporzione della pena, chiedendo l'applicazione delle circostanze attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Bajrami), ha ritenuto che le deposizioni già acquisite nel fascicolo del dibattimento possono essere utilizzate tramite lettura ex art. 511 c.p.p. quando non sia stata chiesta o non sia stata possibile la rinnovazione; ha inoltre precisato che non è ammissibile la rinuncia alla prova dopo che questa sia già stata assunta (art. 495 c.p.p.). Tuttavia, constatato che nel frattempo è maturato il termine massimo di prescrizione del reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione; gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione (lett. b, c, e) e costituisce la base formale dei mezzi di impugnazione prospettati dal ricorrente contro la motivazione e la valutazione della prova.

  • art. 468 c.p.p.

    Regola l'esame dei testimoni in dibattimento; richiamato nel contesto della rinnovazione delle escussioni per mutamento della composizione del giudice.

  • art. 495 c.p.p.

    Consente la rinuncia all'assunzione delle prove ammesse, ma non la rinuncia alle prove già assunte: la Corte ha precisato che non è ammissibile rinunciare ad un teste dopo che lo stesso sia già stato esaminato.

  • art. 511 c.p.p.

    Prevede la lettura dei verbali di dichiarazioni rese in udienza quando l'esame non abbia luogo; la Corte ha confermato che tali verbali, se già nel fascicolo, possono essere utilizzati ai fini decisori anche senza consenso delle parti o senza nuova escussione, quando questa non sia stata richiesta, non ammessa o non più possibile.

  • art. 6, par. 3, CEDU

    Richiamato in relazione al diritto a un equo processo e al contraddittorio; la Corte ha valutato la compatibilità delle letture e delle rinnovazioni testimoniali con i diritti della difesa.

  • art. 11 Cost.

    Citato dal ricorrente con riferimento ai principi costituzionali di giusto processo; la sentenza valuta comunque la piena utilizzabilità delle deposizioni già acquisite.

  • art. 612 c.p.

    Norma sostanziale sul delitto di minaccia; richiamata in relazione alla valutazione della condotta e della sua gravità.

  • art. 62-bis c.p.

    Riguarda la recidiva e le aggravanti; citata nel contesto della quantificazione della pena e dell'applicazione della recidiva reiterata specifica.

  • art. 133 c.p.

    Principio di determinazione della pena; invocato dal ricorrente nel contestare la durata della sanzione e la possibilità di attenuanti generiche.

  • art. 132 c.p.

    Regola l'applicazione delle circostanze nel trattamento sanzionatorio; il ricorrente invocava l'applicazione delle attenuanti generiche in relazione a tale norma.

  • art. 129 c.p.p.

    Disciplina l'estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha ritenuto maturato il termine massimo di prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza per estinzione del reato.

  • Sezioni Unite, sent. n. 41736 del 30/05/2019 (Bajrami)

    Principio giurisprudenziale richiamato: la rinnovazione della prova testimoniale è necessaria solo se richiesta e possibile; i verbali di udienze con giudice diversamente composto permangono nel fascicolo e possono essere letti ai fini decisori nelle ipotesi indicate dall'art. 511 c.p.p.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese da testimoni in dibattimento davanti a un giudice che poi muta restano nel fascicolo e possono essere utilizzate tramite lettura ex art. 511 c.p.p. se la rinnovazione non è chiesta, non ammissibile o non possibile.
  • La rinuncia del difensore riguarda l'assunzione delle prove non ancora acquisite; non vale come rinuncia delle deposizioni già effettuate in udienza.
  • Se la difesa intende far valere la necessità dell'esame diretto di un teste dopo il mutamento del giudice, deve tempestivamente chiedere la rinnovazione; in difetto, il giudice può utilizzare i verbali già acquisiti.
  • La credibilità delle parti e dei testi concorrenti (es. versione dell'imputato vs. persona offesa) può essere decisiva, ma la valutazione può rimanere priva di effetti pratici se, intervenuta la prescrizione, il reato è estinto.
  • Quando nell'intero processo matura il termine di prescrizione previsto dall'art.129 c.p.p., la Corte di Cassazione deve annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato, assorbendo gli altri motivi.
  • Dal punto di vista difensivo, è strategico richiedere subito la rinnovazione delle escussioni ritenute decisive se c'è il rischio che la prova non possa più essere resa in futuro; alternativamente, acquisire e preservare gli atti documentali che attestino la condotta di terzi (es. sequestro arma) può rafforzare la tesi difensiva.

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