Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 833/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento - del decreto del Questore della Provincia di Frosinone del -OMISSIS-, con cui è stata disposta la sospensione, ai sensi dell’art. 100 del r. d. n. 773/1931, per trenta giorni dell'autorizzazione amministrativa relativa all'esercizio pubblico “-OMISSIS-” di cui è titolare la sig.ra -OMISSIS-, con conseguente chiusura dell’esercizio medesimo; - di ogni altro atto precedente, presupposto, connesso e conseguenziale.

Giustizia amministrativa201800668

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Frosinone di sospensione per trenta giorni dell’autorizzazione del pubblico esercizio e conseguente chiusura del locale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sospensione disposta ai sensi dell’art. 100 r.d. n. 773/1931, deducendo: violazione dell’art. 100 T.U.L.P.S. e dell’art. 3 l. n. 241/1990, travisamento ed errore sui presupposti, carenza di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità e violazione della proporzionalità, sostenendo che il provvedimento si fondasse su riferimenti generici alla presenza di uno spacciatore, senza dimostrare che il locale fosse abituale ritrovo di pregiudicati o soggetti pericolosi; che l’arresto dello spacciatore avesse fatto cessare l’attualità del pericolo; che non fosse imputabile al gestore alcuna responsabilità per la condotta dei frequentatori; e che i precedenti amministrativi fossero generici o ancora contestati. La ricorrente ha inoltre prospettato l’illegittimità costituzionale e convenzionale dell’art. 100 T.U.L.P.S., ove interpretato nel senso di consentire la sospensione in assenza di una responsabilità soggettiva del gestore, per contrasto con la proprietà e la libertà di iniziativa economica. Ha dedotto, altresì, la violazione dell’art. 9, comma 3, l. n. 287/1991, per difetto di motivazione sulla durata di trenta giorni, nonché la violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e insufficiente giustificazione dell’urgenza.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo assorbente l’infondatezza nel merito rispetto alla possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, considerato che la sospensione era ormai esaurita. Ha affermato che l’art. 100 T.U.L.P.S. attribuisce al Questore un potere preventivo e cautelare, diretto a tutelare anticipatamente l’ordine e la sicurezza pubblica, esercitabile in presenza di un pericolo anche meramente potenziale e sindacabile solo per manifesta irragionevolezza. La norma riguarda tre fattispecie: tumulti o gravi disordini nel locale; abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose; costituzione comunque di un pericolo per l’ordine pubblico, la moralità pubblica, il buon costume o la sicurezza dei cittadini. Anche un singolo episodio può giustificare la misura se concretizza un oggettivo pericolo. Nel caso concreto, la valutazione del Questore era sorretta da elementi convergenti: segnalazioni dei residenti, abituale utilizzazione del locale da parte di uno spacciatore quale luogo d’incontro con gli acquirenti e di cessione della droga, prosecuzione delle frequentazioni illecite nonostante una precedente sospensione, vicinanza a un impianto sportivo frequentato da minori e precedenti provvedimenti sfavorevoli relativi al gestore. L’arresto dello spacciatore non eliminava il pericolo, poiché permaneva la possibilità che il locale fosse utilizzato da altri spacciatori. La misura non ha natura sanzionatoria nei confronti del gestore e non richiede una sua responsabilità soggettiva, essendo finalizzata a interrompere una situazione oggettiva di pericolosità e a produrre un effetto deterrente. La durata di trenta giorni era adeguatamente motivata dalla gravità e reiterazione dei fatti e dall’inefficacia della precedente sospensione di quindici giorni, integrando le particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica previste dall’art. 9, comma 3, l. n. 287/1991. È stata respinta anche la censura partecipativa, poiché le misure ex art. 100 T.U.L.P.S. hanno natura cautelare e le finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica sono ex se idonee a giustificare l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. La società è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 100 r.d. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini

    Attribuisce al Questore un potere preventivo e cautelare, non sanzionatorio, esercitabile per tutelare anticipatamente l’ordine e la sicurezza pubblica anche in assenza di una responsabilità soggettiva del gestore; è sufficiente un pericolo oggettivo, anche derivante da un singolo episodio, purché la misura sia adeguatamente motivata e non manifestamente irragionevole.

  • art. 10 r.d. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    È richiamato quale disciplina generale delle misure di sospensione o revoca applicabili alle autorizzazioni di polizia, tra cui la licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

  • art. 11 r.d. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    È richiamato in relazione ai precedenti rigetti delle istanze del gestore per la conduzione di una sala scommesse, fondati sull’assenza dei requisiti soggettivi.

  • art. 9, comma 3, l. n. 287/1991

    Consente una sospensione dell’attività per un periodo superiore a quindici giorni quando sussistano particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate; nel caso concreto la precedente sospensione inefficace e la reiterazione dei fatti giustificavano la durata di trenta giorni.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Impone una motivazione congrua e coerente; il giudice ha ritenuto assolto tale obbligo in ragione della pluralità degli elementi investigativi e dei precedenti richiamati nel decreto.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    L’obbligo di comunicazione di avvio non si applica alle misure cautelari ex art. 100 T.U.L.P.S., poiché le finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica integrano ragioni d’urgenza.

  • art. 1, comma 1, l. n. 241/1990

    Il principio di proporzionalità impone che la sospensione sia concretamente adeguata alla gravità e alla reiterazione della situazione di pericolo; la misura è stata ritenuta proporzionata nel caso deciso.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice ha dato avviso alle parti della possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, ma ha deciso la controversia nel merito applicando la ragione più liquida.

Massime di principio

  • La sospensione della licenza di un pubblico esercizio prevista dall’art. 100 T.U.L.P.S. ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, ed è diretta a interrompere una situazione oggettiva di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica; pertanto non richiede l’accertamento di una responsabilità soggettiva del gestore per la condotta dei frequentatori.
  • Il potere questorile ex art. 100 T.U.L.P.S. può essere esercitato quando nel locale si siano verificati tumulti o gravi disordini, quando esso sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose oppure quando costituisca comunque un pericolo per l’ordine pubblico, la moralità pubblica, il buon costume o la sicurezza dei cittadini; anche un singolo episodio può essere sufficiente se concretizza un oggettivo pericolo.
  • La valutazione del Questore è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti della manifesta irragionevolezza; la misura è legittima quando la situazione di pericolo sia desunta da elementi istruttori plurimi, univoci e convergenti, inclusi reiterazione dei fatti, segnalazioni, precedenti provvedimenti e concreta utilizzazione del locale per traffici illeciti.
  • La durata della sospensione deve essere concretamente proporzionata alla gravità e alla reiterazione della situazione di pericolo e adeguatamente motivata; l’inefficacia di una precedente sospensione di durata inferiore può giustificare un periodo più lungo, purché siano esplicitate le particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
  • Le misure cautelari adottate ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. possono essere adottate senza comunicazione di avvio del procedimento, poiché le finalità di tutela immediata dell’ordine e della sicurezza pubblica integrano ragioni d’urgenza idonee a escludere le garanzie partecipative preventive.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.