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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13452/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ragioni di esonero. La condanna di merito pronunciata in appello resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di detenzione/cessione di stupefacenti in lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Dalla motivazione emerge che il ricorso articolava due motivi, entrambi diretti contro la valutazione della responsabilità penale; la Corte li ha ritenuti complessivamente inammissibili perché aspecifici, in quanto si limitavano a una contestazione tautologica del percorso argomentativo del giudice di appello, senza confrontarsi in modo puntuale con le ragioni poste a base della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    richiamato come base normativa del reato per cui l'imputato era stato condannato; nel testo non sono sviluppati profili interpretativi sostanziali della fattispecie

  • art. 616 c.p.p.

    prevede, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, i motivi che si limitino a una generica e tautologica critica della motivazione della sentenza impugnata sono inammissibili se non si confrontano in modo specifico con le rationes decidendi della decisione di merito.
  • L'aspecificità del ricorso, quando investe la valutazione di responsabilità penale senza indicare puntualmente errori di diritto o vizi effettivi della motivazione, comporta la declaratoria di inammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina, in difetto di ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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