Cassazione Civile, Ordinanza n. 20719/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Una committente aveva convenuto in giudizio l'impresa appaltatrice e l'architetto incaricato della progettazione e della direzione lavori per la ristrutturazione del proprio immobile, chiedendo la risoluzione dei contratti, la restituzione di quanto pagato e il risarcimento dei danni asseritamente derivanti da ritardi, lavorazioni non pattuite, vizi dell'opera, mancata redazione degli stati di avanzamento lavori e pagamento di compensi non dovuti. In primo grado la domanda verso l'impresa era stata respinta e l'architetto era stato condannato solo in parte; in appello era stata esclusa la nullità dell'atto introduttivo, era stato confermato il giudicato sulla debenza del prezzo di appalto e, quanto al professionista, era stata ravvisata una responsabilità limitata al difettoso progetto di insonorizzazione della camera da letto, con riduzione del danno liquidato, mentre era stata rigettata la domanda di risoluzione per difetto di gravità dell'inadempimento. Il ricorso per cassazione dell'architetto articolava otto motivi: contestava l'accertamento del vizio d'opera e dell'inadempimento sul progetto di insonorizzazione, denunciava motivazione mancante o apparente sulla responsabilità, censurava la condanna al risarcimento di 790 euro per asserita mancanza di prova del pagamento da parte della committente, deduceva l'erroneo rigetto dell'eccezione di compensazione con il proprio preteso compenso professionale e il correlato vizio di motivazione, e infine contestava la regolazione delle spese di lite e la mancata compensazione per reciproca soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché diretti a sollecitare una rivalutazione di merito sull'esistenza dei vizi dell'opera e sulla loro incidenza, profili rimessi al giudice di merito e insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla quantificazione del danno e alla compensazione, osservando che il danno è stato correttamente parametrato al maggior costo necessario per eliminare il vizio dell'insonorizzazione e che, in tema di compensazione, incombe su chi la eccepisce la prova dell'esistenza del controcredito, prova nella specie mancata; ha inoltre ribadito la distinzione tra eccezione di compensazione ed eccezione di inadempimento, con diversa distribuzione dell'onere probatorio. Ha infine ritenuto inammissibili i motivi sulle spese, poiché la valutazione della soccombenza prevalente e della compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito, come pure la liquidazione dei compensi entro i limiti tariffari. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte esclude la possibilità di trasformarlo in un riesame del merito.
art. 132 c.p.c.
la censura di nullità per motivazione apparente è respinta perché la motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta sufficiente e non meramente apparente.
art. 2236 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di responsabilità del professionista, ma non idoneo a sovvertire l'accertamento di merito sull'inadempimento.
art. 2230 c.c.
richiamato quale base del contratto d'opera professionale, senza che ciò impedisca la valutazione di responsabilità per inesatto adempimento.
art. 1453 c.c.
richiamato con riguardo alla risoluzione del contratto, ma la Corte conferma il rigetto della domanda per insussistenza di un inadempimento sufficientemente grave.
art. 1223 c.c.
richiamato per contestare la quantificazione del danno, ma la Corte conferma che il danno può essere liquidato come maggior costo necessario a eliminare il vizio.
art. 2697 c.c.
la Corte ribadisce che l'onere della prova del controcredito, in caso di compensazione, grava su chi eccepisce la compensazione.
art. 1243 c.c.
richiamato per l'eccezione di compensazione; la Corte ne afferma l'applicazione subordinata alla prova del controcredito.
art. 115 c.p.c.
invocato per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta inidonea a scalfire l'accertamento di merito.
art. 116 c.p.c.
invocato in tema di valutazione delle risultanze istruttorie, ma la Corte ne esclude la violazione nei termini dedotti.
art. 91 c.p.c.
richiamato sulle spese di lite; la Corte afferma che la loro regolazione dipende dalla discrezionalità del giudice di merito nei limiti della soccombenza.
art. 92 c.p.c.
richiamato in tema di compensazione delle spese; non emerge un diritto alla compensazione per la sola soccombenza parziale.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico spese di giustizia.
Massime di principio
- L'accertamento dell'esistenza dei vizi dell'opera e delle relative cause, in materia di appalto o di prestazione professionale connessa all'opera, è rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata; il ricorso non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o della CTU.
- La motivazione è solo apparente quando manca effettivamente il percorso argomentativo; non è sufficiente, per configurare nullità della sentenza, la sola contestazione della ricostruzione dei fatti o della lettura delle risultanze peritali.
- In tema di danno da inesatto adempimento, la liquidazione può essere effettuata in base al maggior costo necessario per eliminare il vizio o rimediare all'inesatto esito dell'opera, senza che sia decisivo il previo pagamento, se la diminuzione patrimoniale è comunque accertata.
- L'eccezione di compensazione presuppone la prova del controcredito in capo a chi la solleva; in mancanza di prova dell'an e del quantum del credito opposto, il giudice può correttamente respingerla.
- L'eccezione di compensazione e l'eccezione di inadempimento hanno funzione e presupposti diversi: la prima estingue o riduce il debito mediante un controcredito provato; la seconda consente al debitore di paralizzare la pretesa avversaria allegando l'altrui inadempimento, con diverso riparto dell'onere della prova.
- La regolazione delle spese di lite e la valutazione della soccombenza prevalente rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; la soccombenza parziale non attribuisce, di per sé, un diritto alla compensazione.
- La liquidazione dei compensi e delle spese è censurabile in cassazione solo se il giudice si discosta senza giustificazione dai criteri legali o dai limiti tariffari; in difetto, la relativa valutazione resta insindacabile in sede di legittimità.
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