Sentenza del 13/09/2023 n. 26446 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Richiesta di rimborso di Euro 2.573.347,00 versati a titolo di addizionale IRES per l'anno 2013 applicata in base al D.L. 30 novembre 2013, n. 133, art. 2, comma 2 (convertito dalla L. 29 gennaio 2014, n. 5). La contribuente sosteneva l'illegittimità dell'addizionale per violazione degli artt. 3, 53, 41 e 77 Cost. e della disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato (art. 107 TFUE, menzionato come art. 87 TCE), chiedendo il rimborso. Dopo silenzio-rifiuto l'istanza fu impugnata: primo grado e CTR hanno respinto il ricorso. In Cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi: (i) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602/1973, art. 38; (ii) violazione delle norme costituzionali citate; (iii) nullità della sentenza per motivazione insufficiente (art. 132 c.p.c. e D.Lgs. n. 546/1992, art. 36).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 133/2013, art. 2, comma 2 era già stata esaminata e respinta dalla Corte costituzionale (sent. n. 388/2019 e, successivamente, n. 165/2021): la misura è stata considerata una misura temporanea e giustificata con finalità redistributiva e di copertura, e la differenziazione di aliquote per specifici settori non è arbitraria se adeguatamente giustificata dalla capacità contributiva. La Corte ha altresì escluso che la norma integri un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, e ha ritenuto infondato il terzo motivo sulla motivazione della sentenza. La ricorrente è condannata alle spese di giudizio (Euro 17.200,00 oltre oneri) e al pagamento del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
D.L. 30 novembre 2013, n. 133, art. 2, comma 2
In deroga alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti creditizi e finanziari di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa, l'aliquota di cui all'art. 77 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata con una addizionale di 8,5 punti percentuali. L'addizionale non è dovuta sulle variazioni in aumento derivanti dall'applicazione dell'art. 106, comma 3, del suddetto testo unico.
Norma straordinaria e temporanea che ha aumentato l'aliquota IRES per alcuni settori (creditizio, finanziario, assicurativo). La giurisprudenza costituzionale ha ritenuto giustificata la misura come strumento redistributivo e non irragionevole né arbitrario.
L. 29 gennaio 2014, n. 5 (conversione del D.L. n. 133/2013)
Legge di conversione che ha reso definitivo l'intervento normativo: conferma l'operatività dell'addizionale come norma vigente ai fini del contendere.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
Disposizione procedurale rilevante in materia di rimborsi tributari: la ricorrente deduceva la sua falsa applicazione, ma la Corte ha considerato la questione sostanzialmente ricollegata alla (pretesa) incostituzionalità della norma fiscale, già decisa dalla Corte costituzionale.
Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 53, 41, 77
Gli artt. invocati riguardano uguaglianza, capacità contributiva, libertà di iniziativa economica e potestà tributaria. La Corte ha ritenuto che le contestazioni siano già state esaminate e respinte dalla Corte costituzionale: la diversificazione del regime tributario è legittima se non arbitraria e adeguatamente giustificata.
TFUE, art. 107 (corrispondente al menzionato art. 87 TCE)
Regola sugli aiuti di Stato: la Corte ha ritenuto che l'addizionale non integri un aiuto di Stato incompatibile perché non costituisce una rinuncia di risorse statali a favore di talune imprese né un vantaggio selettivo all'interno dell'ordinamento nazionale, essendo applicata a tutte le imprese residenti o con stabile organizzazione nel settore individuato.
Corte Costituzionale, sent. 23 dicembre 2019, n. 388 e sent. 22 luglio 2021, n. 165
Pronunce che hanno dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate avverso il D.L. n. 133/2013, art. 2, comma 2, motivando la legittimità della misura in funzione della temporaneità, delle finalità redistributive e della non arbitraria distinzione basata su un indice di capacità contributiva.
Corte di giustizia UE, sent. C-169/08 (Germania/Commissione) e principi Cilfit (C-238/81)
Casi richiamati per i criteri di selettività/aiuto di Stato e per la regola del rinvio pregiudiziale: la Cassazione ha ritenuto che non sussistano dubbi ragionevoli che impongano il rinvio alla Corte di giustizia e che la normativa nazionale non configuri aiuto di Stato incompatibile.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto che la ricorrente potrebbe essere tenuta al pagamento del contributo unificato per l'impugnazione.
Massime di principio
- Se la questione di costituzionalità di una norma è già stata esaminata e respinta dalla Corte costituzionale, le impugnazioni successive basate sugli stessi profili costituzionali hanno scarse probabilità di successo in Cassazione.
- La differenziazione fiscale per settori specifici è compatibile con la Costituzione se è temporanea, motivata da ragioni obiettive (es. capacità contributiva specifica del settore) e non arbitrarie.
- Per configurare un 'aiuto di Stato' incompatibile è necessario dimostrare che la misura concede un vantaggio selettivo o comporta una rinuncia di risorse pubbliche a favore di imprese determinate; una maggiorazione d'imposta applicata ai soggetti residenti non è, di per sé, aiuto di Stato.
- Il giudice nazionale di ultima istanza non è obbligato a rinviare alla Corte di giustizia UE se la corretta applicazione del diritto dell'Unione è così evidente da non lasciare ragionevole dubbio (criteri Cilfit).
- Le censure sulla insufficienza della motivazione della sentenza di merito richiedono che siano individuati profili concreti di contraddittorietà o lacunosità terapeuticamente rilevanti; argomentazioni generiche non sono sufficienti.
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