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Sentenza

Sentenza del 13/09/2023 n. 26446 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Richiesta di rimborso di Euro 2.573.347,00 versati a titolo di addizionale IRES per l'anno 2013 applicata in base al D.L. 30 novembre 2013, n. 133, art. 2, comma 2 (convertito dalla L. 29 gennaio 2014, n. 5). La contribuente sosteneva l'illegittimità dell'addizionale per violazione degli artt. 3, 53, 41 e 77 Cost. e della disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato (art. 107 TFUE, menzionato come art. 87 TCE), chiedendo il rimborso. Dopo silenzio-rifiuto l'istanza fu impugnata: primo grado e CTR hanno respinto il ricorso. In Cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi: (i) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602/1973, art. 38; (ii) violazione delle norme costituzionali citate; (iii) nullità della sentenza per motivazione insufficiente (art. 132 c.p.c. e D.Lgs. n. 546/1992, art. 36).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 133/2013, art. 2, comma 2 era già stata esaminata e respinta dalla Corte costituzionale (sent. n. 388/2019 e, successivamente, n. 165/2021): la misura è stata considerata una misura temporanea e giustificata con finalità redistributiva e di copertura, e la differenziazione di aliquote per specifici settori non è arbitraria se adeguatamente giustificata dalla capacità contributiva. La Corte ha altresì escluso che la norma integri un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, e ha ritenuto infondato il terzo motivo sulla motivazione della sentenza. La ricorrente è condannata alle spese di giudizio (Euro 17.200,00 oltre oneri) e al pagamento del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • D.L. 30 novembre 2013, n. 133, art. 2, comma 2

    In deroga alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti creditizi e finanziari di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa, l'aliquota di cui all'art. 77 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata con una addizionale di 8,5 punti percentuali. L'addizionale non è dovuta sulle variazioni in aumento derivanti dall'applicazione dell'art. 106, comma 3, del suddetto testo unico.

    Norma straordinaria e temporanea che ha aumentato l'aliquota IRES per alcuni settori (creditizio, finanziario, assicurativo). La giurisprudenza costituzionale ha ritenuto giustificata la misura come strumento redistributivo e non irragionevole né arbitrario.

  • L. 29 gennaio 2014, n. 5 (conversione del D.L. n. 133/2013)

    Legge di conversione che ha reso definitivo l'intervento normativo: conferma l'operatività dell'addizionale come norma vigente ai fini del contendere.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    Disposizione procedurale rilevante in materia di rimborsi tributari: la ricorrente deduceva la sua falsa applicazione, ma la Corte ha considerato la questione sostanzialmente ricollegata alla (pretesa) incostituzionalità della norma fiscale, già decisa dalla Corte costituzionale.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 53, 41, 77

    Gli artt. invocati riguardano uguaglianza, capacità contributiva, libertà di iniziativa economica e potestà tributaria. La Corte ha ritenuto che le contestazioni siano già state esaminate e respinte dalla Corte costituzionale: la diversificazione del regime tributario è legittima se non arbitraria e adeguatamente giustificata.

  • TFUE, art. 107 (corrispondente al menzionato art. 87 TCE)

    Regola sugli aiuti di Stato: la Corte ha ritenuto che l'addizionale non integri un aiuto di Stato incompatibile perché non costituisce una rinuncia di risorse statali a favore di talune imprese né un vantaggio selettivo all'interno dell'ordinamento nazionale, essendo applicata a tutte le imprese residenti o con stabile organizzazione nel settore individuato.

  • Corte Costituzionale, sent. 23 dicembre 2019, n. 388 e sent. 22 luglio 2021, n. 165

    Pronunce che hanno dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate avverso il D.L. n. 133/2013, art. 2, comma 2, motivando la legittimità della misura in funzione della temporaneità, delle finalità redistributive e della non arbitraria distinzione basata su un indice di capacità contributiva.

  • Corte di giustizia UE, sent. C-169/08 (Germania/Commissione) e principi Cilfit (C-238/81)

    Casi richiamati per i criteri di selettività/aiuto di Stato e per la regola del rinvio pregiudiziale: la Cassazione ha ritenuto che non sussistano dubbi ragionevoli che impongano il rinvio alla Corte di giustizia e che la normativa nazionale non configuri aiuto di Stato incompatibile.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto che la ricorrente potrebbe essere tenuta al pagamento del contributo unificato per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Se la questione di costituzionalità di una norma è già stata esaminata e respinta dalla Corte costituzionale, le impugnazioni successive basate sugli stessi profili costituzionali hanno scarse probabilità di successo in Cassazione.
  • La differenziazione fiscale per settori specifici è compatibile con la Costituzione se è temporanea, motivata da ragioni obiettive (es. capacità contributiva specifica del settore) e non arbitrarie.
  • Per configurare un 'aiuto di Stato' incompatibile è necessario dimostrare che la misura concede un vantaggio selettivo o comporta una rinuncia di risorse pubbliche a favore di imprese determinate; una maggiorazione d'imposta applicata ai soggetti residenti non è, di per sé, aiuto di Stato.
  • Il giudice nazionale di ultima istanza non è obbligato a rinviare alla Corte di giustizia UE se la corretta applicazione del diritto dell'Unione è così evidente da non lasciare ragionevole dubbio (criteri Cilfit).
  • Le censure sulla insufficienza della motivazione della sentenza di merito richiedono che siano individuati profili concreti di contraddittorietà o lacunosità terapeuticamente rilevanti; argomentazioni generiche non sono sufficienti.

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