Ordinanza n. 386/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Salerno, sezione seconda, n. 2038 del 4 dicembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania - Salerno, Sez. II, n. 2038 del 4 dicembre 2025, di reiezione del ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il privato ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania, sede di Salerno, che aveva respinto il ricorso di primo grado, chiedendo in via incidentale la sospensione dell'efficacia della sentenza ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Dal testo non risultano specificati i motivi di merito dell'appello né gli atti amministrativi originariamente impugnati. Il Collegio ha rilevato, in sede cautelare, che nessuno dei motivi dedotti appariva meritevole di favorevole delibazione, anche alla luce delle argomentazioni del Comune, e che il privato lamentava un danno grave e irreparabile non ancora concretizzatosi, poiché i provvedimenti impugnati non determinavano ancora il vincolo espropriativo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che nessuno dei motivi d'appello fosse, a un primo esame, meritevole di accoglimento. Nel bilanciamento degli interessi ha inoltre ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla realizzazione del tratto viario. Quanto al periculum in mora, ha escluso la sussistenza attuale del danno grave e irreparabile, poiché i provvedimenti impugnati non avevano ancora imposto il vincolo espropriativo. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell'appellante e liquidate in euro 3.000,00 in favore del Comune costituito.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado è stata proposta in via incidentale nell'appello.
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, verificati dal giudice mediante una valutazione preliminare della fondatezza e del pregiudizio grave e irreparabile.
art. 62 c.p.a.
Il Collegio ha richiamato la disciplina della tutela cautelare in appello per respingere la richiesta di sospensione.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado può essere negata quando, a un primo esame, nessuno dei motivi d'appello appare suscettibile di favorevole delibazione.
- Il requisito del danno grave e irreparabile non è integrato da un pregiudizio meramente eventuale o futuro, quando gli atti amministrativi contestati non hanno ancora prodotto l'effetto lesivo dedotto, quale l'imposizione di un vincolo espropriativo.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l'interesse pubblico alla realizzazione di un'opera viaria può prevalere sull'interesse privato alla sospensione dell'efficacia della sentenza, in assenza di un danno grave e irreparabile attuale.
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