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Sentenza

Sentenza n. 6382/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione del Dirigente del Dipartimento Salute e Politiche sociali della Provincia autonoma di Trento n. 2022- D337-00238 del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto “Definizione dell’’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell’’articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall’’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, pubblicata il 14 dicembre 2022 sul portale istituzionale della Provincia autonoma di Trento; - della deliberazione n. 499 del 16 settembre 2019 del Direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia di Trento con la quale ha approvato la ricognizione della spesa sostenuta dal servizio sanitario provinciale per i dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, non conosciuta; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U. n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - dell’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019; - per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, di contenuto non conosciuto; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali ivi inclusa, per quanto occorrer possa, l’Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 e l’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre 2022 rep. atti n. 213/CSR; nonché per la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lett. c) del D.L. n. 98/2011, dell’art. 1, comma 131, lett. b) della L. 228/2012, dell’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015, dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018, dell’art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022, per violazione degli artt. 3, 9, 11, 23, 32, 41, 42, 53, 117, comma 2, lett. e), e 117, comma 1, della Costituzione, anche in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e agli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Costituzione e, in via subordinata, per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267 del TFUE; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex art. 22 e ss. della Legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva provinciale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano de-terminati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex artt. 64 c.p.a. e/o 116 c.p.a. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Eurospital S.p.A. il 25/9/2023: - della nota della Provincia autonoma di Trento Dipartimento Salute e politiche sociali prot. D337/S128/2022/22.6-2022-3 del 16 giugno 2023, avente ad oggetto “Procedimento di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 di cui all’articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. n. 78 del 2015 informa-zioni inerenti al pagamento in misura ridotta”, comunicata all’esponente in pari data; - di tutti gli atti presupposti e conseguenziali; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3 del D.L. 34/2023 per violazione degli artt. 3, 24, 41, 53, 77, 111, 113 e 117 della Costituzione in relazione all’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo; nonché in via subordinata, per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 del TFUE, affinché la stessa si pronunci sui quesiti contenuti nei motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202301362

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti statali e provinciali di determinazione del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusa la quantificazione dell'importo dovuto dalla ricorrente

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato la determinazione della Provincia autonoma di Trento che definiva l'elenco delle aziende fornitrici e gli importi dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti, tra cui la ricognizione provinciale della spesa, i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto e di adozione delle linee guida, l'accordo Stato-Regioni e le intese intervenute in materia. Ha inoltre impugnato, con motivi aggiunti, la nota provinciale relativa al pagamento in misura ridotta. Le censure riguardavano sia l'illegittimità costituzionale ed europea delle norme primarie disciplinanti il meccanismo del payback, con richiesta di rimessione alla Corte costituzionale o, in subordine, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, sia vizi propri degli atti amministrativi impugnati. La ricorrente aveva altresì proposto domanda di accesso agli atti e ai documenti relativi alla quantificazione della spesa provinciale e degli oneri posti a suo carico. Nel corso del giudizio è entrato in vigore l'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'estinzione dell'obbligazione mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato tale versamento e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, assorbendo ogni ulteriore valutazione sul merito, comprese le questioni di legittimità costituzionale, il rinvio pregiudiziale e la domanda di accesso. La dichiarazione della ricorrente di avere versato il 25 per cento degli importi, in applicazione della disciplina sopravvenuta, ha reso sostanzialmente inutile una pronuncia di annullamento sugli atti impugnati. Il giudice ha escluso la cessazione della materia del contendere, rilevando che mancavano gli adempimenti comunicativi che la novella poneva a carico delle Regioni e delle Province autonome per la definizione dei giudizi pendenti. La sentenza distingue la cessazione della materia del contendere, che presuppone una soddisfazione integrale dell'interesse per effetto dell'operato successivo della pubblica amministrazione, dalla sopravvenuta carenza di interesse, che ricorre quando un atto o un fatto successivo rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento dell'atto impugnato. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite, in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]

    La disciplina sopravvenuta consente alle aziende fornitrici di assolvere gli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento del 25 per cento degli importi e rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento degli atti impugnati quando tale versamento sia stato effettuato.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    È la disposizione richiamata quale base normativa dei provvedimenti regionali e provinciali di quantificazione degli importi dovuti dalle aziende fornitrici di dispositivi medici.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È richiamato quale base per la celebrazione da remoto della camera di consiglio e per l'avviso presidenziale sulla qualificazione della sopravvenuta situazione processuale.

  • art. 22 e ss. l. 241/1990

    Fondava la domanda di accesso agli atti relativi alla quantificazione della spesa per dispositivi medici e degli oneri di ripiano, rimasta assorbita per l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 64 c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente quale fondamento dell'ordine di esibizione della documentazione richiesta.

  • art. 116 c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente quale rito per la domanda di accesso, non esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso quando un atto o un fatto successivo renda sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento del provvedimento impugnato, anche se non vi sia una formale soddisfazione integrale dell'interesse da parte dell'amministrazione.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che l'operato successivo della pubblica amministrazione abbia integralmente soddisfatto l'interesse azionato, mediante un nuovo assetto conseguente a fattori esterni o a un ulteriore provvedimento amministrativo; essa non coincide con la mera sopravvenuta inutilità della decisione.
  • Quando il ricorrente adempie a una disciplina sopravvenuta che definisce l'obbligazione sostanziale controversa e rende inutile l'annullamento degli atti impugnati, il giudice può dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, assorbendo le censure di merito e le questioni pregiudiziali.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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