Cassazione Civile, Ordinanza n. 05702/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (investitore)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, da parte di una cliente della banca, di obbligazioni Parmalat pochi giorni prima del default dell'emittente. La cliente aveva agito per far accertare l'inadempimento della banca agli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario e per ottenere il risarcimento del danno derivante dall'investimento. In sede di rinvio dopo una precedente cassazione, la Corte d'appello di Milano ha nuovamente rigettato la domanda ritenendo, da un lato, che fosse ormai coperto da giudicato il punto della mancanza di nesso causale tra l'inadempimento relativo alla generica rischiosità dei titoli e il danno, e, dall'altro, che la banca non fosse tenuta a informare l'investitrice del rischio specifico di imminente default dell'emittente perché tale informazione non era ancora in suo possesso al momento della sottoscrizione. La ricorrente ha quindi denunciato violazione degli artt. 336, 384 e 394 c.p.c., degli artt. 21 e 23 TUF, degli artt. 28 e 29 del Regolamento intermediari e degli artt. 1223 e 2697 c.c., sostenendo che il giudice del rinvio non si era attenuto al principio di diritto già affermato dalla Cassazione: l'intermediario doveva provare di avere adempiuto agli obblighi informativi specifici e, in caso di loro violazione, opera una presunzione del nesso causale tra inadempimento e pregiudizio, non superabile con il solo richiamo alla generica propensione al rischio dell'investitrice. Il secondo motivo è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto che la Corte d'appello non si fosse conformata ai principi di diritto vincolanti nel giudizio di rinvio, avendo indebitamente distinto tra informazione sulla generica rischiosità dell'investimento e informazione specifica sulla situazione dell'emittente, e avendo erroneamente considerato coperto da giudicato il tema del nesso causale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 336 c.p.c.
richiamato per censurare la violazione degli effetti della cassazione sulla decisione del giudice di rinvio
art. 384 c.p.c.
indicato come norma che vincola il giudice di rinvio al principio di diritto enunciato dalla Cassazione
art. 394 c.p.c.
richiamato per sostenere che il giudizio di rinvio doveva essere svolto entro i limiti fissati dalla sentenza rescindente
art. 21 TUF
fonte degli obblighi informativi dell'intermediario, finalizzati a consentire scelte di investimento consapevoli
art. 23 TUF
pone a carico dell'intermediario l'onere di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e di aver correttamente informato il cliente
artt. 27, 28 e 29 Reg. intermediari 11522/1998
disciplinano gli obblighi informativi dell'intermediario verso il cliente, funzionali alla consapevolezza dell'investimento
art. 28 Regolamento intermediari
richiamato tra le norme che impongono informazioni specifiche e personalizzate sull'operazione finanziaria
art. 29 Regolamento intermediari
richiamato tra le norme che impongono informazioni specifiche e personalizzate sull'operazione finanziaria
art. 1223 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso in tema di risarcibilità del danno conseguente all'inadempimento
art. 2697 c.c.
richiamato per l'onere probatorio gravante sull'intermediario in ordine all'adempimento degli obblighi informativi
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può rimettere in discussione ciò che da tale principio discende, neppure invocando una diversa lettura della normativa sostanziale o processuale.
- Gli obblighi informativi dell'intermediario finanziario devono essere valutati in modo unitario e concreto, considerando sia le caratteristiche dell'investitore sia quelle dello strumento finanziario, e non possono essere ridotti alla sola comunicazione della rischiosità generica dell'operazione.
- L'intermediario deve provare di avere adempiuto agli obblighi di specifica informazione circa natura, rischi e implicazioni dell'investimento; la prova dell'adempimento non può essere sostituita dal richiamo alla sola propensione al rischio del cliente o alle sue pregresse operazioni speculative.
- In caso di omissione degli obblighi informativi, opera una presunzione del nesso causale tra inadempimento e pregiudizio dell'investitore, superabile solo con prova contraria idonea, non con elementi generici sulla personalità di rischio del cliente.
- L'assetto protettivo in materia di servizi di investimento è funzionale a riequilibrare l'asimmetria informativa tra intermediario e investitore, così da consentire una scelta realmente consapevole anche all'investitore esperto o abitualmente speculativo.
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