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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00252/2024 del 04/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’occupazione di un appartamento di proprietà comunale, già destinato con delibera municipale all’uso da parte di una struttura del Ministero della Giustizia, ma senza che fosse mai stato stipulato un formale contratto o emanato l’atto concessorio. Il Comune ha chiesto la restituzione dell’immobile e il risarcimento dei danni per occupazione sine titulo, oltre a utenze e oneri condominiali. In primo grado il Ministero è stato condannato al rilascio e al pagamento di una somma a titolo di danno da mancato godimento; in appello la condanna al rilascio è stata confermata, ma è stata esclusa la risarcibilità del danno patrimoniale perché, secondo la Corte, le spese per i locali ad uso degli uffici giudiziari sarebbero comunque gravate sul Comune in base alla legge n. 392 del 1941. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione della legge n. 392 del 1941, sostenendo che la disciplina fosse limitata agli uffici giudiziari indicati nella norma e non potesse giustificare il mancato risarcimento; 2) violazione dell’art. 2043 c.c., contestando l’esclusione del danno risarcibile e deducendo che il danno da occupazione senza titolo sarebbe in re ipsa; 3) e 4) violazione di norme costituzionali e dell’art. 191 T.U.E.L., lamentando che la decisione avesse imposto oneri finanziari non previsti; 5) violazione dell’art. 115 c.p.c. e vizio motivazionale, insistendo per il risarcimento dell’intero periodo di occupazione; il Ministero ha resistito e proposto ricorso incidentale con un motivo, sostenendo che la legge n. 392 del 1941 fosse di per sé titolo sufficiente a legittimare la detenzione dell’immobile e quindi a escludere l’ordine di rilascio. Il Comune, inoltre, aveva insistito anche per il rimborso di utenze e spese condominiali; il Ministero aveva eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, eccezione poi dichiarata inammissibile per giudicato interno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del Comune sia il ricorso incidentale del Ministero. Ha ritenuto inammissibile l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, perché la giurisdizione era ormai coperta da giudicato interno. Quanto al ricorso principale, ha respinto i motivi sulla legge n. 392 del 1941 e sull’art. 2043 c.c., chiarendo che la legge del 1941 non attribuisce al Ministero un titolo legittimante alla detenzione dell’immobile, ma disciplina soltanto l’obbligazione del Comune di sostenere le spese per i locali degli uffici giudiziari, comprese le pigioni. Di conseguenza, l’illiceità della detenzione non comporta automaticamente un danno risarcibile: il proprietario deve allegare e provare un concreto pregiudizio ulteriore, e nella specie la Corte di merito ha ritenuto insussistente un danno maggiore rispetto alla perdita dei canoni, perdita che coincideva comunque con un onere che il Comune avrebbe dovuto sopportare per legge. Sono stati poi dichiarati inammissibili o infondati i motivi costituzionali e contabili, perché rivolti a una sentenza giurisdizionale e non a un atto amministrativo o legislativo. È stato inoltre respinto il motivo sulle utenze e sugli oneri condominiali, per difetto di prova e perché il Ministero aveva contestato anche i fatti allegati. Anche il ricorso incidentale del Ministero è stato rigettato: la legge n. 392 del 1941 non costituisce titolo di detenzione dell’immobile, ma solo titolo dell’obbligazione di pagamento delle spese. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza; è stato disposto l’ulteriore contributo unificato a carico del Comune, mentre non è stato disposto nei confronti del Ministero, in quanto amministrazione statale esente tramite prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • artt. 1, 2 e 3 della legge 24 aprile 1941, n. 392

    art. 1, primo comma, n. 2; art. 2

    La legge disciplina l’obbligazione del Comune di sostenere le spese per i locali ad uso degli uffici giudiziari, comprese le pigioni e le spese accessorie, ma non attribuisce al Ministero un titolo autonomo di detenzione dell’immobile; il titolo dell’uso o della detenzione deve provenire da un diverso rapporto negoziale o pubblicistico.

  • art. 2043 c.c.

    L’occupazione sine titulo non determina automaticamente un danno risarcibile in re ipsa; il proprietario deve allegare e provare un concreto pregiudizio patrimoniale, sia emergente sia da lucro cessante, diverso dalla mera illegittimità della detenzione.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione opera solo nei limiti in cui i fatti non siano specificamente contestati; nella specie la controparte aveva contestato anche la sussistenza fattuale degli esborsi, sicché il motivo è stato respinto.

  • art. 110 Cost.

    Le doglianze di eccesso di potere o invasione di competenze sono state ritenute inconferenti rispetto a una pronuncia giurisdizionale di rigetto della domanda risarcitoria.

  • art. 114 Cost.

    Richiamato solo come parametro costituzionale invocato dal ricorrente; la censura è stata dichiarata inammissibile per estraneità al tipo di provvedimento impugnato.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato solo come parametro costituzionale invocato dal ricorrente; la censura è stata dichiarata inammissibile per estraneità al tipo di provvedimento impugnato.

  • art. 119 Cost.

    La Corte ha escluso che la sentenza di merito potesse vulnerare l’autonomia finanziaria del Comune o i principi di equilibrio di bilancio, trattandosi di mero accertamento di obbligazioni e non di imposizione di spese illegittime.

  • art. 81 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la violazione dell’equilibrio di bilancio; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non pertinente alla decisione giurisdizionale.

  • art. 191 d.lgs. n. 267/2000

    La previsione contabile sugli impegni di spesa è stata ritenuta inconferente rispetto alla decisione giudiziale che accerta un’obbligazione ex lege.

  • art. 153, comma 5, d.lgs. n. 267/2000

    Richiamato dal ricorrente come limite alla spesa degli enti locali; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non attinente al contenuto della sentenza impugnata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta in adunanza camerale ai sensi di questa disposizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale, non applicandolo all’amministrazione statale ricorrente incidentale per il regime di prenotazione a debito.

Massime di principio

  • La normativa che pone a carico di un ente pubblico le spese per i locali destinati a uffici giudiziari non attribuisce, di per sé, il diritto di occupare il bene: essa disciplina solo il lato obbligatorio del rapporto economico, presupponendo un distinto titolo di detenzione o di uso.
  • In caso di occupazione senza titolo di un immobile, il risarcimento del danno non è automatico: il proprietario deve allegare e dimostrare un concreto pregiudizio patrimoniale, non essendo sufficiente la sola illegittimità dell’occupazione.
  • Il danno da occupazione sine titulo va individuato in relazione alla concreta perdita del godimento utile del bene o a specifiche occasioni di redditività o di alienazione andate perdute; la mera facoltà astratta di non usare il bene non è, da sola, risarcibile.
  • Quando il pregiudizio allegato coincide con un esborso che il proprietario avrebbe comunque dovuto sostenere per legge, il danno non è risarcibile se non si prova un quid pluris effettivo e ulteriore.
  • Le censure di violazione di norme sull’assetto delle competenze pubbliche o sulla contabilità degli enti sono inammissibili se rivolte contro una pronuncia giurisdizionale che si limita ad accertare o negare un diritto soggettivo, e non contro un atto amministrativo o legislativo.
  • Il principio di non contestazione richiede una vera mancanza di contestazione sul fatto allegato; se la controparte contesta anche l’effettività dell’esborso, il giudice può esigere prova della spesa.
  • La legge che regola i rapporti economici tra enti per l’uso di immobili pubblici può essere rilevante per escludere la risarcibilità di un danno pari al costo che, comunque, l’ente avrebbe dovuto sopportare, ma non sana l’assenza del titolo di detenzione né legittima l’occupazione del bene.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoResponsabilità della PA
RamiProcesso civileObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNesso di causalità

Testo integrale

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