Cassazione Penale, Ordinanza n. 14156/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato in materia di stupefacenti e assolto per il reato di ricettazione. Nel ricorso è stato articolato un unico motivo, ritenuto però del tutto generico e quindi inammissibile: la doglianza si limitava a contestare, senza specifiche indicazioni, la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., la dosimetria della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza individuare concreti errori di fatto o di diritto della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per evidente aspecificità intrinseca, rilevando la violazione dell'onere di specificità dei motivi di impugnazione previsto dall'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 resta ferma, mentre l'assoluzione per la ricettazione non è stata oggetto di caducazione.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice posta a base della condanna per il reato in materia di stupefacenti.
art. 648 c.p.
Reato di ricettazione, per il quale l'imputato era stato assolto in appello.
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
I motivi di ricorso devono essere specifici; la mancata specificazione degli errori di fatto e di diritto rende il motivo aspecifico e inammissibile.
art. 129 c.p.p.
La sua invocazione, formulata in modo generico, non è sufficiente a rendere ammissibile il ricorso se non accompagnata da specifiche censure.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il motivo deve essere specifico e autosufficiente: non è sufficiente una generica contestazione della sentenza impugnata o il richiamo astratto a norme processuali o sostanziali.
- La deduzione della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., della pena o delle attenuanti generiche deve essere corredata dall'indicazione puntuale degli errori di fatto o di diritto imputati alla decisione di merito.
- L'aspecificità intrinseca del motivo integra causa di inammissibilità del ricorso per cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo che emergano ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria.
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