Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10433/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da una complessa operazione su un'imbarcazione oggetto di leasing: l'utilizzatore originario chiese la risoluzione anticipata del contratto per consentire il subentro di una società poi fallita; la nuova utilizzatrice pagò i canoni scaduti, il prezzo di riscatto e altre somme alla concedente, mentre il bene venne contestualmente rivenduto a un terzo. Dopo il fallimento, la curatela agì per revocare, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall., tutti i pagamenti effettuati in favore della concedente, chiedendo la restituzione delle somme. Il tribunale accolse la revocatoria ritenendo irrilevante il danno e valorizzando la presunta anormalità del meccanismo satisfattorio; la corte d'appello riformò invece la decisione, negando l'eventus damni perché l'operazione avrebbe generato un ricavo netto per la fallita, e rigettò la domanda. In cassazione la curatela censurò la sentenza d'appello per violazione dell'art. 67 l. fall. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che nella revocatoria fallimentare il danno consiste in re ipsa nella lesione della par condicio creditorum e che la corte territoriale aveva erroneamente trasformato tale requisito in un pregiudizio patrimoniale da dimostrare e addirittura da escludere sulla base dell'apparente utilità economica dell'operazione, senza considerare che una parte rilevante del prezzo della rivendita era stata versata direttamente al creditore revocato in via preferenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del fallimento, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla corte d'appello perché riesamini la revocabilità dei pagamenti alla luce del principio per cui, nell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l. fall., l'eventus damni è in re ipsa e consiste nella lesione della par condicio creditorum, presunta in via assoluta con riguardo all'uscita della risorsa patrimoniale dalla massa. Conseguentemente è stato assorbito il ricorso incidentale sulle spese proposto dal controricorrente che aveva ricevuto la notifica in appello. La Corte ha quindi ribadito che, in questa ipotesi di revocatoria, la curatela deve provare la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte dell'accipiens, non già un danno patrimoniale concreto, e che l'eventuale utilizzo del prezzo per soddisfare un creditore non esclude di per sé il pregiudizio per la massa, valutabile solo in sede di riparto.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, R.D. n. 267/1942

    Nella revocatoria fallimentare dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, l'eventus damni è in re ipsa e coincide con la lesione della par condicio creditorum; grava sulla curatela solo l'onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens.

  • art. 67, comma 1, n. 2, R.D. n. 267/1942

    Richiamato solo per contrapporre la diversa fattispecie dei pagamenti non effettuati con denaro o con mezzi normali di pagamento; non era la norma azionata dal fallimento nel caso concreto.

  • art. 69-bis, comma 2, R.D. n. 267/1942

    Richiamato nei fatti per collocare temporalmente i pagamenti rispetto alla domanda di concordato poi sfociata nel fallimento.

  • art. 1269 c.c.

    Citato nella ricostruzione della fattispecie per qualificare il pagamento eseguito da un terzo in favore del creditore del debitore delegante.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dalla corte d'appello in tema di spese processuali, con l'affermazione che la condanna presuppone la qualità di parte e la soccombenza.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Base del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Invocato per omesso esame di un fatto controverso e decisivo.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Invocato nel ricorso incidentale per error in procedendo relativo al regime delle spese e alla qualità di parte in appello.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria fallimentare dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, il pregiudizio per la massa non richiede prova di un danno patrimoniale concreto: esso si presume per legge dalla lesione della par condicio creditorum.
  • La presunzione di danno opera come presunzione assoluta quanto all'evento pregiudizievole, mentre per l'accoglimento della revocatoria resta in capo alla curatela l'onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del beneficiario del pagamento.
  • Ai fini della revocatoria fallimentare, non è decisivo che l'operazione complessiva abbia apparentemente prodotto un vantaggio economico per il fallito; ciò che rileva è se il pagamento abbia consentito a un creditore di soddisfarsi preferenzialmente rispetto alla massa.
  • L'eventuale impiego del corrispettivo per pagare un creditore, anche privilegiato, non esclude di per sé la lesione della par condicio, che può essere valutata compiutamente solo in sede di riparto dell'attivo.
  • Quando il giudice di merito confonde la diversa disciplina dei pagamenti anomali con quella dei pagamenti revocabili ex art. 67, comma 2, l. fall., la decisione incorre in errore di diritto sulla struttura stessa dell'azione revocatoria.
  • La mera notifica dell'atto di appello a un soggetto chiamato solo a fini di litis denuntiatio non lo trasforma automaticamente in parte del grado di gravame ai fini della regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.