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Sentenza

Sentenza n. 1272/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento ottemperanza della Sentenza emessa dal Tribunale Civile di Benevento, Sezione Lavoro, n. 353/2023 pubbl. il 31/03/2023 (resa inter partes in relazione al giudizio n. 4138/2022 R.G.).

Giustizia amministrativa202502384

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Benevento, Sezione Lavoro, n. 353/2023, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per le annualità di precariato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, notificata al Ministero via PEC l'8 febbraio 2024. Il giudicato aveva riconosciuto il diritto della docente a beneficiare dell'importo di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità previste per i docenti a tempo indeterminato, per tre annualità di precariato e per un totale di 3.000 euro. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell'Amministrazione nonostante il passaggio in giudicato e la notificazione del titolo, chiedendo l'ordine di esecuzione, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza fornire elementi idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a.: il passaggio in giudicato della sentenza civile risultava attestato dalla certificazione di cancelleria e il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, era inutilmente decorso. Il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, provvedendo anche alla corresponsione alla ricorrente delle somme riconosciute. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato Commissario ad acta il dirigente della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente. Il compenso del Commissario, quantificato in 500 euro, è stato posto a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 700 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di verificare l'esistenza del giudicato e di ordinare all'amministrazione inadempiente l'esecuzione integrale del titolo, anche mediante la nomina di un Commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l'esperimento dell'ottemperanza.

  • art. 1 l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, il cui riconoscimento era stato disposto dal giudicato civile azionato.

  • art. 124 disposizioni di attuazione del c.p.c.

    La certificazione di cancelleria attestante il passaggio in giudicato è stata ritenuta idonea a comprovare l'esistenza del giudicato azionato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, tale circostanza è adeguatamente attestata e il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento dell'obbligazione amministrativa è inutilmente decorso.
  • In presenza di un giudicato civile recante una condanna puntuale della pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato, imponendo l'esecuzione integrale del dispositivo e la corresponsione delle somme dovute.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la nomina preventiva di un Commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inadempimento è ammissibile quando l'amministrazione non abbia spontaneamente eseguito un giudicato già notificato e rimasto inevaso.
  • Il Commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato, comprese le eventuali modifiche di bilancio, con spese e compenso a carico dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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