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Sentenza

Sentenza n. 3545/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione settima, -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202308757

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro il decreto ministeriale di diniego della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo, nonché contro il presupposto parere del Comitato di verifica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare ha impugnato il decreto con cui il Ministero della difesa aveva dichiarato non dipendente da causa di servizio l’infermità diagnosticata e aveva respinto la domanda di equo indennizzo, anche per tardività. In primo grado e in appello ha dedotto, con il primo motivo, l’illegittimità del giudizio di non dipendenza per eccesso di potere, difetto di istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione, sostenendo che il Comitato di verifica non avrebbe esaminato adeguatamente l’esposizione a fattori di rischio, tra cui metalli pesanti, uranio impoverito e vaccini, né la disciplina del rischio tipizzato. Ha inoltre contestato il recepimento acritico del parere da parte del TAR, richiamando documentazione relativa alla presenza di metalli pesanti nei campioni ematici e sostenendo l’assenza di predisposizione genetica, familiarità o infezioni virali predisponenti. Con il secondo motivo ha censurato la ritenuta tardività della domanda, sostenendo che il termine semestrale dovesse decorrere non dalla diagnosi della patologia, ma dalla successiva acquisizione della consapevolezza del possibile nesso eziologico con il servizio. La patologia era stata diagnosticata il 29 gennaio 2015, mentre la domanda era stata presentata l’8 luglio 2016.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. Ha preliminarmente rilevato che il decreto impugnato era plurimotivato, essendo fondato sia sul giudizio di non dipendenza da causa di servizio sia sull’intempestività della domanda. Ciascuna ratio era autonoma e idonea a sorreggere il diniego, sicché l’accoglimento dell’appello avrebbe richiesto la fondatezza di entrambe le censure. Il Collegio ha esaminato prioritariamente il motivo sulla tardività e lo ha respinto. L’art. 2, comma 1, del d.P.R. 461/2001 stabilisce un termine perentorio di sei mesi per presentare la domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio, decorrente dalla conoscenza dell’infermità o della lesione, non dalla successiva consapevolezza del possibile nesso causale con il servizio. Nel caso concreto, il dies a quo coincideva con la diagnosi del 29 gennaio 2015, mentre la domanda dell’8 luglio 2016 era stata presentata oltre il termine decadenziale. Il giudice ha escluso che la decorrenza potesse essere rimessa alla mera dichiarazione dell’interessato circa il momento in cui avrebbe acquisito consapevolezza del nesso eziologico, poiché ciò comprometterebbe la funzione di certezza del termine. Ha inoltre rilevato la contraddittorietà della tesi dell’appellante, che da un lato sosteneva che il possibile collegamento tra uranio impoverito e patologie tumorali fosse conoscibile già dai primi anni Duemila e dall’altro affermava una totale inconsapevolezza del possibile rapporto con il servizio fino al 2016. Il rigetto del motivo sulla tardività ha mantenuto integra un’autonoma ragione del diniego e ha fatto venir meno l’interesse all’esame del primo motivo, che è stato assorbito. Sono rimaste quindi prive di incidenza decisoria anche le risultanze della verificazione, che aveva accertato il nesso di concausalità, potenzialmente utilizzabili in eventuali procedimenti relativi ad altri benefici fondati su autonomi titoli normativi. È stata fatta salva la domanda di trattamento pensionistico privilegiato, soggetta a regime autonomo e non proposta nel giudizio. Le spese del grado sono state compensate; quelle della verificazione sono state poste per metà a carico dell’appellante e per metà, unitariamente, delle amministrazioni resistenti.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461

    il dipendente che abbia subìto lesioni o contratto infermità [...] per fare accertare l’eventuale dipendenza da causa di servizio [...] deve presentare domanda [...] entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione o dell’aggravamento

    Il termine di sei mesi per la domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio è perentorio e decorre dalla conoscenza dell’infermità, non dalla successiva consapevolezza del possibile nesso eziologico con il servizio.

  • art. 2, comma 6, d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461

    La domanda di equo indennizzo può essere proposta successivamente entro il termine previsto dalla disposizione, ma soltanto se sia stata tempestivamente presentata la domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio.

  • art. 66 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione; nel caso concreto, le relative risultanze sono rimaste prive di incidenza sulla decisione perché il motivo relativo alla tardività è stato respinto e il merito eziologico è stato assorbito.

  • art. 71, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per il termine relativo alla presentazione della domanda del verificatore ai fini della liquidazione delle spese della verificazione.

  • art. 36 d.P.R. n. 686/1957

    Richiamato dall’appellante in relazione alla tempestività della domanda, ma non posto a fondamento autonomo della decisione, che si basa sull’art. 2, comma 1, del d.P.R. 461/2001.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Richiamato dall’appellante in relazione all’obbligo di motivazione, senza specifica applicazione decisoria, essendo il motivo sulla tardività respinto sulla base del termine decadenziale.

  • art. 1, comma 78, l. n. 244/2007

    Richiamato dall’appellante con riferimento al rischio tipizzato, senza esame nel merito per l’assorbimento del motivo relativo alla dipendenza causale.

  • d.P.R. n. 37/2009

    Richiamato dall’appellante in materia di rischio tipizzato, senza esame decisorio per l’assorbimento del primo motivo.

  • d.P.R. n. 90/2010

    Richiamato dall’appellante in materia di rischio tipizzato, senza esame decisorio per l’assorbimento del primo motivo.

  • d.P.R. n. 40/2012

    Richiamato dall’appellante in materia di rischio tipizzato, senza esame decisorio per l’assorbimento del primo motivo.

  • d.P.R. n. 1092/1973, art. 169

    Richiamato dall’appellante, ma non specificamente esaminato nella decisione.

  • d.P.R. n. 349/1994, art. 11

    Richiamato dall’appellante, ma non specificamente esaminato nella decisione.

  • d.lgs. n. 196/2003, art. 52, commi 1 e 2

    Ha giustificato l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • Regolamento (UE) 2016/679, art. 9, paragrafi 1 e 4

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • d.lgs. n. 196/2003, art. 2-septies

    Richiamato, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, a tutela dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, ciascuna motivazione autonoma e idonea a sorreggere il dispositivo è sufficiente a conservarne la validità; il ricorrente deve quindi dimostrare l’illegittimità di tutte le autonome rationes decidendi, mentre il rigetto della censura relativa a una sola di esse rende superfluo l’esame delle ulteriori doglianze.
  • Il termine previsto dall’art. 2, comma 1, del d.P.R. 461/2001 per la domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio è perentorio e decorre dal momento in cui l’interessato acquisisce, secondo criteri di normalità, conoscenza dell’infermità o della sua effettiva consistenza e gravità, non dal momento successivo in cui maturi la consapevolezza del possibile nesso eziologico con il servizio.
  • La domanda di equo indennizzo, anche se proposta entro il termine specificamente previsto per tale beneficio, presuppone necessariamente la tempestiva presentazione della domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio; la tardività di quest’ultima preclude il riconoscimento dei conseguenti benefici economici, salvo il trattamento pensionistico privilegiato soggetto ad autonomo regime.
  • Il dies a quo di un termine decadenziale non può essere individuato sulla base della sola dichiarazione dell’interessato circa il momento in cui avrebbe acquisito consapevolezza del nesso causale, se tale allegazione è priva di riscontri oggettivi, perché ciò vanificherebbe la funzione di certezza propria del termine.
  • Quando il giudizio è definito sulla base della tardività della domanda amministrativa, l’eventuale accertamento istruttorio del nesso eziologico tra patologia e servizio non incide sull’esito della controversia e il relativo merito può essere lasciato assorbito.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoTermini del procedimento e silenzioIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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