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Sentenza

Sentenza del 07/08/2015 n. 16605 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha contestato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria che aveva confermato il rigetto del ricorso contro l'avviso di accertamento relativo a IRAP e IVA per il 1999. Il motivo principale riguardava la violazione del litisconsorzio necessario: secondo la ricorrente, il giudizio avrebbe dovuto coinvolgere non solo la società, ma anche tutti i soci, poiché l'accertamento dei redditi di una società di persone e la loro imputazione ai soci sono tra loro inscindibilmente collegati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo nullo l'intero giudizio per mancata partecipazione dei soci, necessari litisconsorti. Ha precisato che il litisconsorzio necessario opera per l'IRAP, imputata per trasparenza ai soci, e anche per l'IVA quando l'accertamento sia contenuto nello stesso atto insieme alle imposte dirette e all'IRAP, sia fondato su elementi comuni e non autonomamente definibile. La sentenza della CTR e quella della CTP sono state cassate e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova, che dovrà integrare il contraddittorio e decidere nuovamente. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti e le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14

    integrazione del contraddittorio

    Impone l'integrazione del contraddittorio quando la controversia deve essere trattata nei confronti di più soggetti necessari. La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti determina la nullità del giudizio.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5

    imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi

    Prevede il regime di trasparenza fiscale delle società di persone, per cui il reddito sociale viene imputato automaticamente ai soci. Ciò comporta, per gli accertamenti basati su elementi comuni, la necessaria partecipazione al giudizio della società e di tutti i soci.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2

    È richiamato per distinguere il regime delle imposte sui redditi e dell'IRAP da quello dell'IVA: per l'IVA, in via ordinaria, non esiste un analogo meccanismo di automatica imputazione ai soci.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 17, comma 1, e 44

    Sono richiamati per evidenziare i profili comuni tra IRAP e ILOR e sostenere la natura reale e proporzionale dell'IRAP, che viene imputata per trasparenza ai soci della società di persone.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29

    Consente la riunione di controversie connesse, ma non esclude la necessità di integrare il contraddittorio quando tutti i soggetti siano litisconsorti necessari.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie riguardanti una società di persone e la determinazione del reddito imputabile ai soci per trasparenza, devono partecipare al giudizio la società e tutti i soci, salvo che siano dedotte esclusivamente questioni personali di singoli soggetti.
  • La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario determina la nullità dell'intero giudizio, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado, con cassazione delle decisioni e rinvio al primo giudice.
  • L'IVA, considerata isolatamente, non comporta normalmente il litisconsorzio necessario dei soci. Tuttavia, se l'accertamento IVA è contenuto nello stesso atto insieme a imposte dirette e IRAP, si basa su elementi comuni e non è autonomamente definibile, la controversia deve essere trattata unitariamente con la partecipazione di tutti i soggetti necessari.
  • Prima di decidere il merito di un accertamento riferito a una società di persone, occorre verificare la corretta instaurazione del contraddittorio tra società e soci; una decisione resa senza tale verifica può essere annullata indipendentemente dalla fondatezza dell'accertamento.

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