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Ordinanza

Ordinanza n. 797/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’annullamento: della nota prot. n. CDG.ST.FI.Registro ufficiale.U. 0538624.30-08-2021, notificata a mezzo pec in pari data, con la quale Anas S.p.a. ha comunicato alla società ricorrente che la “richiesta di rinnovo autorizzazioni non può essere accolta e si conferma l’archiviazione delle concessioni” precisando altresì che “il Sorvegliante in indirizzo verificherà l’esatto adempimento di quanto prescritto, riferendo in merito e se, abusivamente mantenuti, provvederà ad elevare le sanzioni amministrative previste dall’art. 23 del C.d.S. co. 13 bis oltre a quella accessoria per le rimozioni e custodia degli impianti con addebito delle spese”; nonché di ogni altro atto a tale nota presupposto, connesso e/o conseguenziale tra cui in particolare, per quanto occorrer possa, la nota di Anas del 14.07.2021 prot. n. 445746 contenente il c.d. preavviso di rigetto delle istanze di rinnovo di detti cartelli.

Giustizia amministrativa202101448

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota di Anas che ha negato il rinnovo delle autorizzazioni e confermato l'archiviazione delle concessioni relative a cartelli pubblicitari, con preannuncio di verifiche, sanzioni e rimozione degli impianti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la nota di Anas del 30 agosto 2021, nonché il precedente preavviso di rigetto del 14 luglio 2021, chiedendone l'annullamento. Nel corso del giudizio è stata documentata l'apertura, nei confronti della ricorrente, della procedura di liquidazione giudiziale, dichiarata con sentenza del Tribunale di Roma del 20 giugno 2024, successivamente alla notificazione del ricorso. Anas ha quindi chiesto la dichiarazione di interruzione del processo. L'ordinanza non esamina i motivi di illegittimità dedotti contro il diniego di rinnovo, poiché definisce una questione processuale sopravvenuta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato l'interruzione del processo, rilevando che l'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del giudizio già instaurato dalla società insolvente. La decisione è fondata sull'art. 79, comma 2, c.p.a., che rinvia alla disciplina del codice di procedura civile, e sull'art. 143, comma 3, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, secondo cui l'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo. Il Collegio ha precisato che l'interruzione tutela l'integrità del contraddittorio e consente la corretta instaurazione del rapporto processuale nei confronti del curatore, legittimato per legge a proseguire o riassumere l'azione già introdotta dalla società. È stata disposta la notificazione dell'ordinanza al curatore sia all'indirizzo PEC della società sia a quello del curatore risultante dai pubblici registri. Non è stata esaminata la fondatezza della domanda di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    L’interruzione del processo è disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile. L’interruzione del processo è immediatamente dichiarata dal presidente con decreto; il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della segreteria

    La disposizione rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina civilistica dell'interruzione e prevede la dichiarazione immediata dell'interruzione.

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    La disciplina dell'interruzione del processo richiamata dall'art. 79, comma 2, c.p.a. trova applicazione anche a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale.

  • art. 143, comma 3, d.lgs. 14/2019

    L’apertura della liquidazione giudiziale determina l’interruzione del processo…

    L'apertura della liquidazione giudiziale produce l'interruzione del processo in corso, imponendo la verifica della corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti del curatore.

  • art. 80, commi 2 e 3, c.p.a.

    La dichiarazione di interruzione produce gli effetti processuali previsti dalla disciplina del processo amministrativo e comporta la necessità della prosecuzione o riassunzione nei termini di legge.

Massime di principio

  • L'apertura della liquidazione giudiziale di una parte privata determina l'interruzione del processo amministrativo già instaurato, anche quando la procedura concorsuale sia stata aperta dopo la notificazione del ricorso.
  • In presenza dell'apertura della liquidazione giudiziale, il giudice amministrativo deve dichiarare l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e dell'art. 143, comma 3, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, senza procedere in tale fase all'esame del merito della controversia.
  • L'interruzione è funzionale a garantire l'integrità del contraddittorio e la corretta instaurazione del rapporto processuale nei confronti del curatore, soggetto legittimato per legge a proseguire o riassumere l'azione già introdotta dalla società sottoposta a liquidazione giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimento

Testo integrale

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