Cassazione Civile, Ordinanza n. 19212/2025 del 12/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLe Sezioni Unite hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario, rilevando che la domanda risarcitoria era fondata esclusivamente sulla dedotta cattiva esecuzione materiale dei lavori di demolizione, senza contestazione della legittimità dell'ordine amministrativo presupposto. La sentenza declinatoria del Tribunale di Roma è stata quindi travolta. Le spese del regolamento sono state rimesse all'esito del giudizio di merito.
Esito
Favorevole al ricorrente (danneggiati)
La controversia
La controversia nasce dall'esecuzione, da parte di Roma Capitale, di lavori di demolizione di alcuni manufatti in legno abusivi annessi a un chiosco ubicato su spiaggia libera, in seguito a un ordine amministrativo di demolizione. La proprietaria/detentrice dell'attività commerciale, poi deceduta nel corso del processo, aveva già svolto un accertamento tecnico preventivo e aveva convenuto l'ente pubblico per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente causati alla struttura muraria del chiosco, alle merci e ad altri beni ivi presenti, deducendo che il pregiudizio derivasse dalla non corretta esecuzione materiale dei lavori demolitori. Roma Capitale aveva chiamato in causa l'impresa appaltatrice dei lavori, che a sua volta aveva chiamato la propria assicuratrice. Il Tribunale ordinario aveva declinato la giurisdizione a favore del giudice amministrativo; riassunta la causa davanti al TAR Lazio, questo ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione. Nel regolamento di giurisdizione le attrici hanno sostenuto, in sostanza, che la domanda riguardasse un comportamento materiale lesivo, sganciato dalla legittimità del provvedimento amministrativo, e quindi devoluto al giudice ordinario.
Norme richiamate
art. 11, comma 3, c.p.a.
È richiamato come base del conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal giudice amministrativo dopo la declinatoria del giudice ordinario.
art. 59, comma 3, L. 18 giugno 2009 n. 69
È richiamato come norma che consente la rimessione della questione di giurisdizione alle Sezioni Unite.
art. 380 bis.1 c.p.c.
È menzionato per il deposito di memoria da parte delle ricorrenti.
art. 382 c.p.c.
È richiamato nelle conclusioni del Pubblico Ministero, quale provvedimento conseguente alla declaratoria di giurisdizione.
Massime di principio
- Nel riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva il petitum sostanziale, da individuarsi in base alla causa petendi e alla natura della posizione soggettiva dedotta, non alla sola prospettazione formale della parte.
- Quando la domanda risarcitoria investe esclusivamente la cattiva esecuzione materiale di lavori o di un'attività materiale della pubblica amministrazione, e non la legittimità dell'esercizio del potere amministrativo che ne costituisce il presupposto, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
- La mera presenza di un provvedimento amministrativo presupposto non radica la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se tale provvedimento non è oggetto di contestazione e resta solo la premessa fattuale dell'azione risarcitoria.
- In materia urbanistica o connessa a concessioni amministrative, la controversia resta devoluta al giudice ordinario se il privato chiede solo il risarcimento per i danni causati dalle modalità esecutive dell'intervento pubblico, senza mettere in discussione il contenuto provvedimentale del rapporto.
- Ai fini della giurisdizione, restano estranei l'accertamento dell'illiceità sostanziale della condotta e la risarcibilità dei danni: la verifica preliminare riguarda soltanto se la controversia investa un comportamento materiale lesivo di diritti soggettivi o l'esercizio del potere pubblico.
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