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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20099/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società propone ricorso per revocazione ex artt. 391-bis c.p.c. e 395, comma 1, n. 4, c.p.c. avverso una precedente sentenza di cassazione che aveva rigettato il suo ricorso principale e accolto quello incidentale dell’Amministrazione finanziaria, con cassazione della decisione di merito sul punto accolto. Deduce due motivi di revocazione, entrambi qualificati come errori revocatori: con il primo sostiene che la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il mancato assolvimento dell’IVA da parte della cessionaria, avrebbe indebitamente ravvisato un contesto fraudolento riferibile alla società ricorrente e avrebbe affermato l’inesistenza oggettiva delle cessioni di beni, in contrasto con gli atti di causa e con la sentenza di merito; con il secondo contesta l’accoglimento del motivo del ricorso incidentale sul presunto mancato versamento dell’IVA da parte della cessionaria, assumendo che tale circostanza non risultasse dagli atti. La Corte rileva che entrambe le doglianze, in realtà, investono la valutazione e interpretazione di fatti controversi e la lettura della precedente motivazione, non già un errore di percezione immediatamente rilevabile dai soli atti.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso per revocazione inammissibile, ritenendo che i motivi dedotti non integrino un errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., ma censurino la ricostruzione e valutazione di fatti già controversi e già esaminati nella sentenza impugnata. In particolare, la Corte osserva che la precedente decisione non aveva affermato l’effettivo versamento dell’IVA, ma aveva valorizzato la buona fede della contribuente; che la nozione di frode richiamata riguardava altre società e l’operazione fiscale nel suo complesso; e che l’asserita inesistenza delle cessioni non era stata posta come fatto supposto in sentenza, bensì la motivazione era volta a spiegare il diverso regime IVA delle operazioni. Conseguentemente, il ricorso viene respinto e la ricorrente è condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Costituisce il rimedio per la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione nei casi consentiti dalla legge, tra cui l’errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L’errore revocatorio deve essere un errore di percezione o una svista materiale, decisivo e immediatamente rilevabile dagli atti, non può riguardare valutazioni o interpretazioni giuridico-fattuali su punti controversi già decisi.

  • art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972

    È richiamato per il principio di cartolarità dell’IVA: l’emissione della fattura può far sorgere il rapporto impositivo anche in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, se il documento non è stato rimosso dal traffico giuridico.

  • art. 115 c.p.c.

    È evocato nel quadro della distinzione tra errore revocatorio e illegittima utilizzazione di prove inesistenti; l’eventuale violazione attiene al vizio di legittimità, non alla revocazione per errore di fatto.

  • art. 3 Cost.

    La Corte esclude che l’interpretazione restrittiva dell’errore revocatorio contrasti con il principio di eguaglianza, richiamando la certezza del giudicato.

  • art. 24 Cost.

    La limitazione della revocazione ai soli casi eccezionali non viola il diritto di difesa, poiché risponde all’esigenza di stabilità del giudicato dopo l’esaurimento dei rimedi ordinari.

Massime di principio

  • L’errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando il giudice supponga l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti invece incontrovertibilmente escluso o accertato dagli atti, purché il fatto non sia stato oggetto di discussione tra le parti e la decisione dipenda da una svista percettiva, non da un giudizio valutativo.
  • Non è configurabile revocazione quando la censura investe l’interpretazione della motivazione, la lettura degli atti processuali o la valutazione delle risultanze probatorie, anche se tale apprezzamento possa apparire errato: in tali casi si tratta di errori di giudizio, non di errore di percezione.
  • La revocazione non può essere utilizzata per rimettere in discussione fatti controversi già esaminati e decisi nella precedente sentenza di legittimità; il rimedio è eccezionale e non consente una nuova valutazione del merito.
  • In materia IVA, il principio di cartolarità può comportare l’insorgenza dell’obbligazione tributaria per la sola emissione della fattura relativa a operazioni oggettivamente inesistenti, salvo tempestiva rettifica o annullamento del documento.
  • L’errore revocatorio deve essere decisivo: deve esistere un nesso causale tra la svista percettiva e la decisione, tale per cui, senza l’errore, il dispositivo sarebbe stato diverso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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