Cassazione Civile, Ordinanza n. 12041/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva ottenuto con sentenza passata in giudicato il riconoscimento del diritto al rimborso dell’IRPEF versata in eccesso nel triennio 1990-1992, in quanto residente in un Comune colpito dal sisma della Sicilia orientale del 1990. Poiché l’Amministrazione non aveva pagato spontaneamente, il contribuente aveva promosso un primo giudizio di ottemperanza, dichiarato inammissibile per mancanza della previa messa in mora ex art. 70 d.lgs. 546/1992. Successivamente, intervenuto un pagamento parziale da parte dell’Agenzia, egli aveva avviato un secondo giudizio di ottemperanza. L’Amministrazione aveva sostenuto che il pagamento fosse satisfattivo perché conforme alla sopravvenuta disciplina che riduceva al 50% i rimborsi (art. 1, comma 665, l. 190/2014, come modificato). La C.T.P. aveva accolto tale impostazione, ritenendo applicabile la riduzione anche al giudicato. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto cinque motivi: violazione del giudicato e degli artt. 70 d.lgs. 546/1992, 2909 c.c., 324 c.p.c.; erronea attribuzione di portata precettiva a un passaggio motivazionale della sentenza di merito; omessa considerazione del giudicato sulla non applicabilità della norma sopravvenuta; omesso esame dell’eccezione di non applicabilità della riduzione; omessa motivazione sulla mancanza di prova dell’incapienza delle risorse stanziate.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, perché nelle more l’Agenzia delle entrate ha provveduto il 27 dicembre 2024 a rimborsare al contribuente la somma richiesta, comprensiva di accessori. La Corte ha quindi ritenuto superfluo esaminare i motivi di ricorso ai fini della decisione sul merito, ma ha affrontato il tema solo per regolare le spese secondo la soccombenza virtuale. In tale sede ha richiamato il proprio orientamento secondo cui la riduzione del 50% prevista dalla normativa sopravvenuta non incide sul titolo del diritto al rimborso già accertato con giudicato, ma solo sulle modalità esecutive e sulle procedure di pagamento. Ha quindi posto le spese del giudizio di legittimità a carico dell’Agenzia delle entrate ed escluso il raddoppio del contributo unificato, poiché questo opera solo nei casi di rigetto o di inammissibilità/improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. 546/1992
disciplina il giudizio di ottemperanza nel processo tributario; la Corte richiama la necessità della previa messa in mora nel primo giudizio e, in generale, il potere del giudice dell’ottemperanza di dare esecuzione al giudicato.
art. 2909 c.c.
il giudicato sostanziale vincola le parti e impedisce che il diritto già accertato sia rimesso in discussione o inciso da un successivo giudizio di ottemperanza.
art. 324 c.p.c.
richiamato quale norma sulla stabilità del giudicato formale; la Corte la collega alla intangibilità della decisione passata in giudicato.
art. 12, comma primo, preleggi
invocato per censurare l’interpretazione della norma sopravvenuta; la Corte non sviluppa un’interpretazione autonoma della disposizione oltre al richiamo del tema interpretativo.
art. 1, comma 665, l. 190/2014
prevede limiti quantitativi e modalità di erogazione dei rimborsi per benefici fiscali connessi a eventi calamitosi; secondo la Corte non incide sul titolo del diritto accertato, ma solo sull’esecuzione e sulle procedure di pagamento.
art. 16-octies l. 123/2017
ha modificato la disciplina del rimborso, introducendo la riduzione del 50%; la Corte ribadisce che tale falcidia non può operare sul diritto definitivamente accertato, ma regola soltanto le modalità esecutive.
art. 29 d.l. 162/2019
richiamato insieme alle ulteriori modifiche normative sulla gestione dei rimborsi, nel quadro delle procedure di pagamento e delle disponibilità di bilancio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributaria, il giudice deve distinguere tra il titolo del diritto al rimborso, ormai coperto da giudicato, e le modalità esecutive di pagamento eventualmente disciplinate da norme sopravvenute.
- Una disciplina sopravvenuta che preveda limiti quantitativi o riduzioni percentuali dei rimborsi non può incidere retroattivamente sul contenuto del diritto già definitivamente accertato, ma solo sulle procedure di esecuzione del pagamento.
- Se, nelle more del giudizio di legittimità, l’Amministrazione esegue integralmente la prestazione dovuta, viene meno l’interesse alla decisione sul ricorso e il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, le spese del giudizio possono essere regolate secondo la soccombenza virtuale, valorizzando l’esito che verosimilmente avrebbe avuto la controversia in assenza dell’evento sopravvenuto.
- Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, non essendo estensibile per analogia.
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