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Sentenza

Sentenza n. 12797/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa sospensiva - del provvedimento a contenuto interdittivo prot. n. -OMISSIS-, notificato in pari data, per mezzo del quale il Prefetto della Provincia di Roma ha comunicato all'-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante, l'interdizione antimafia ai sensi degli artt. 91 e 100 del D.Lgs. n. 159/2011 ed il diniego di iscrizione nell'elenco di fornitori di beni, prestazioni di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa istituito presso la Prefettura ai sensi del D.P.C.M. 18.04.2013 non ricorrendone le condizioni di cui all'art. 2 co. 2 lett. b).

Giustizia amministrativa202305175

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: interdittiva antimafia e diniego di iscrizione nell'elenco prefettizio dei fornitori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha dedotto la violazione degli artt. 2, 4, 27, 41 e 97 Cost., dell'art. 91, comma 6, e degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011, nonché difetto di motivazione, motivazione incongrua eccesso di potere. Secondo la ricorrente, l'interdittiva sarebbe stata fondata essenzialmente sul rapporto di parentela tra il proprio legale rappresentante e il padre, destinatario di una misura cautelare per il reato di associazione mafiosa, applicando così un automatismo incompatibile con l'autonomia soggettiva e operativa dell'impresa. Sono state inoltre valorizzate la posizione lavorativa e professionale del legale rappresentante e l'assenza di una sua personale contiguità ad ambienti mafiosi. La Prefettura aveva invece considerato un quadro più ampio, comprendente i rapporti tra l'impresa ricorrente e altra società già interdetta, la coincidenza delle sedi, la sovrapposizione di dipendenti, amministratori e procuratori, l'utilizzo del medesimo consulente fiscale, la collaborazione lavorativa del padre nell'avvio e nella gestione dell'impresa e l'insufficiente autonomia economico-finanziaria e professionale del legale rappresentante.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha chiarito che l'interdittiva antimafia non richiede un accertamento penale definitivo né la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, dell'effettivo condizionamento mafioso, ma può fondarsi su una prognosi induttiva e probabilistica, sorretta da indizi gravi, precisi e concordanti, secondo il criterio del "più probabile che non". Tra gli elementi valorizzabili rientrano, anche congiuntamente, anomalie nella struttura e nella gestione dell'impresa, rapporti di parentela caratterizzati da particolare intensità, frequentazioni e collegamenti con esponenti mafiosi, misure di prevenzione e risultanze giudiziarie. Nel caso concreto, il provvedimento prefettizio non era fondato sul solo rapporto padre-figlio, ma su un quadro istruttorio articolato: collegamenti societari e personali con un'impresa già interdetta, coincidenza delle sedi, sovrapposizione di ruoli e dipendenti, comunanza del consulente fiscale, collaborazione del padre nell'avviamento e nella gestione dell'impresa e debole autonomia economico-finanziaria del rappresentante legale. Tali elementi, valutati unitariamente, erano idonei a sostenere in modo ragionevole e proporzionato la concretezza e attualità del pericolo di infiltrazione mafiosa. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in complessivi euro 1.500, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011

    Le disposizioni disciplinano i presupposti e il potere prefettizio di adottare l'informazione interdittiva antimafia, sulla base di elementi dai quali emerga il pericolo di infiltrazione mafiosa.

  • art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011

    È richiamato quale parametro della contestazione, ma il TAR ritiene legittimo l'esercizio del potere prefettizio alla luce del complessivo quadro indiziario.

  • art. 100 d.lgs. 159/2011

    È indicato quale base normativa dell'interdizione antimafia impugnata.

  • art. 416-bis c.p.

    La misura cautelare applicata al padre del legale rappresentante per associazione mafiosa costituisce uno degli elementi del quadro indiziario, non una prova automatica e isolata dell'infiltrazione.

  • art. 143 d.lgs. 267/2000

    Il precedente scioglimento di un consiglio comunale per ingerenze della criminalità organizzata è valorizzato come elemento del contesto indiziario relativo al consulente fiscale comune alle imprese.

Massime di principio

  • L'interdittiva antimafia può essere adottata sulla base di una prognosi induttiva e probabilistica del pericolo di infiltrazione mafiosa, senza necessità di un accertamento penale definitivo o di una prova oltre ogni ragionevole dubbio; è sufficiente che il pericolo risulti più probabile che non sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti.
  • Il rapporto di parentela con un soggetto coinvolto in procedimenti o misure per associazione mafiosa non determina, da solo, un automatismo interdittivo, ma può assumere rilievo quando, per intensità e contesto, si accompagni ad altri elementi indicativi di una conduzione familiare o di una regia collettiva dell'impresa.
  • Ai fini dell'informazione interdittiva, gli elementi sintomatici devono essere valutati nel loro complesso e secondo il loro legame sistematico; non è corretto isolare o parcellizzare i singoli indizi, quando la loro combinazione delinei un quadro concreto e attuale di permeabilità mafiosa.
  • La coincidenza delle sedi, la sovrapposizione di amministratori, soci, dipendenti o procuratori, l'utilizzo di consulenti comuni, i rapporti operativi tra imprese e la collaborazione di familiari coinvolti in vicende mafiose possono integrare, se complessivamente valutati e adeguatamente motivati, elementi idonei a fondare l'interdittiva antimafia.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione prefettizia verifica la ragionevolezza, la proporzionalità, l'adeguatezza istruttoria e la coerenza della prognosi di infiltrazione, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa quando questa sia sorretta da un quadro indiziario articolato e plausibile.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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