Sentenza n. 2016/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di condono edilizio presentata ai sensi della l. 47/1985 per un immobile realizzato entro la fascia di 150 metri dalla battigia
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale dell'istanza di condono edilizio presentata nel 1986, deducendo: motivazione apparente, insufficiente e perplessa; carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti di fatto e violazione di legge, con particolare riferimento alla declaratoria comunale di irricevibilità di una perizia giurata e alle affermazioni relative alla sottoposizione dell'area a vincolo paesaggistico e alla sua qualificazione urbanistica; formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono ai sensi dell'art. 35, comma 18, l. 47/1985, nonché violazione dei principi di proporzionalità e tutela dell'affidamento per il lungo tempo trascorso; violazione degli artt. 7, 8, 10-bis e 21-octies l. 241/1990 e del principio di partecipazione, poiché una precedente comunicazione di avvio del procedimento del 2015 era stata indirizzata alla precedente proprietaria, già deceduta. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Ha considerato dirimente e sufficiente il presupposto, non contestato, che l'abuso fosse stato realizzato successivamente al 31 dicembre 1976 nella fascia dei 150 metri dalla battigia. Ai sensi dell'art. 23, comma 11, l.r. 37/1985, tali opere sono escluse dalla sanatoria, salvo l'eccezione relativa alle costruzioni iniziate prima dell'entrata in vigore della l.r. 78/1976 e con strutture essenziali completate entro il 31 dicembre 1976; l'eccezione non risultava applicabile. Il giudice ha inoltre escluso che potesse formarsi il silenzio-assenso, poiché l'art. 26, comma 16, l.r. 37/1985 esclude il provvedimento implicito di assenso nei casi di insanabilità previsti dall'art. 23. Sono state ritenute irrilevanti le censure relative al vincolo paesaggistico e alla destinazione urbanistica, in presenza dell'autonomo vincolo di inedificabilità assoluta. Il decorso del tempo e il dedotto affidamento non incidono sul potere repressivo dell'amministrazione rispetto a opere abusive prive di titolo, richiamando il principio dell'Adunanza plenaria n. 9/2017. Quanto alla partecipazione, il TAR ha osservato che nel 2023 il Comune aveva inviato agli attuali ricorrenti una nuova comunicazione di avvio, cui essi avevano risposto con osservazioni; inoltre, trattandosi di procedimento avviato su istanza di parte, la comunicazione di avvio non era necessaria. Le censure contro la declaratoria di irricevibilità della perizia giurata sono state ritenute ultronee e formalistiche, poiché tale atto non era stato impugnato. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 23, comma 11, l.r. 37/1985
…restano altresì escluse dalla concessione o autorizzazione in sanatoria le costruzioni eseguite in violazione dell’art. 15, lett. a, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, ad eccezione di quelle iniziate prima dell’entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976.
La norma esclude dalla sanatoria le costruzioni realizzate nella fascia di inedificabilità assoluta dei 150 metri dalla battigia, salvo la specifica eccezione temporale relativa alle opere iniziate prima dell'entrata in vigore della l.r. 78/1976 e completate nelle strutture essenziali entro il 31 dicembre 1976.
art. 26, comma 16, l.r. 37/1985
nei casi di insanabilità di cui al decimo comma dell’art. 23
Esclude la formazione di un provvedimento implicito di assenso sulle istanze di condono nei casi di insanabilità, tra cui rientrano le opere realizzate nella fascia di inedificabilità assoluta dei 150 metri dalla battigia.
art. 35, comma 18, l. 47/1985
La disciplina del silenzio-assenso sul condono non opera quando la normativa regionale esclude espressamente la sanabilità dell'intervento.
art. 15, lett. a), l.r. 78/1976
È la disposizione regionale la cui violazione determina, nei casi considerati dalla l.r. 37/1985, l'esclusione della costruzione dalla sanatoria nella fascia costiera protetta.
artt. 7, 8, 10-bis e 21-octies l. 241/1990
Le censure partecipative non conducono all'annullamento quando il procedimento è stato comunque successivamente partecipato dagli interessati e, nel caso di procedimento avviato su istanza di parte, non era necessaria una comunicazione di avvio.
art. 73, comma 1, c.p.a.
La produzione documentale depositata dal Comune il 7 maggio 2026 è stata dichiarata tardiva perché effettuata oltre il termine di quaranta giorni liberi prima dell'udienza pubblica.
Cons. Stato, Ad. Plen., n. 9/2017
il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino.
Il decorso del tempo dalla realizzazione dell'abuso non fa venir meno il potere repressivo né impone una motivazione ulteriore sull'interesse pubblico, quando l'opera sia priva di titolo e ricorrano i presupposti dell'intervento repressivo.
Massime di principio
- Le costruzioni realizzate nella fascia di 150 metri dalla battigia in violazione dell'art. 15, lett. a), l.r. 78/1976 sono insanabili ai sensi dell'art. 23, comma 11, l.r. 37/1985, salvo che siano state iniziate prima dell'entrata in vigore della legge regionale e abbiano avuto le strutture essenziali completate entro il 31 dicembre 1976.
- Quando l'intervento edilizio rientra in un'ipotesi di insanabilità espressamente prevista dalla legge regionale, non può formarsi il silenzio-assenso sulla domanda di condono, poiché l'art. 26, comma 16, l.r. 37/1985 esclude il provvedimento implicito di assenso nei casi considerati dall'art. 23.
- La presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta autonomamente sufficiente a escludere la sanatoria rende irrilevanti, ai fini della decisione, le contestazioni relative ad altri vincoli o alla destinazione urbanistica dell'area.
- Il decorso di un lungo periodo dalla realizzazione dell'abuso o dalla presentazione della domanda di condono non determina, da solo, la formazione di un affidamento tutelabile contrario all'esercizio dei poteri repressivi o alla decisione espressa sull'insanabilità dell'opera.
- Nel procedimento avviato su istanza di parte non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento; in ogni caso, la partecipazione degli interessati mediante una successiva comunicazione e la presentazione di osservazioni escludono che la precedente comunicazione indirizzata a un soggetto deceduto determini, in concreto, l'illegittimità del provvedimento finale.
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