Cassazione Penale, Sentenza n. 32970/2024 del 22/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce che aveva confermato la custodia cautelare in carcere (ordinanza G.I.P. Tribunale di Brindisi 14/12/2023) per reati di traffico di stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990, commi 1 e 4, capi alfa lett. H e M e capi delta, epsilon, zeta). Il ricorrente denunciava: (1) nullità/assenza di autonoma motivazione del provvedimento giudiziale, accusando un mero trasferimento della motivazione del P.M.; (2) insufficienza della gravità indiziaria rispetto ai capi contestati, con critica alla valutazione delle intercettazioni e alla mancanza di prova diretta della disponibilità di droga e del concorso consapevole; (3) carenza delle esigenze cautelari ovvero la loro inattualità per decorrenza temporale dei fatti (2021), buona condotta successiva, possibilità di misure alternative e il diritto al silenzio del ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato/inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale per il riesame avesse adeguatamente motivato la conferma della custodia, avendo il G.I.P. svolto autonoma valutazione (richiamata nella diversa estensione argomentativa dell'ordinanza) e avendo il Tribunale illustrato compiutamente la gravità indiziaria (pp. 5-14) e le esigenze cautelari (pp. 14-15). La Corte ha considerato decisivi, tra gli elementi a sostegno della custodia, la consistenza quantitativa della droga (circa 1 kg di cocaina e oltre 5 kg di marijuana), la professionalità dell'attività illecita, i contatti per rifornimento, la disponibilità di luoghi per occultamento e due precedenti penali specifici. Ha inoltre escluso che l'appello contenesse critiche sufficientemente argomentate: le deduzioni sono state ritenute vaghe e generiche. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la cancelleria svolgerà gli adempimenti ex art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma che regolamenta l'azione del Tribunale del riesame (ricorso avverso misure cautelari). Usata per giustificare l'adito del Tribunale per il riesame.
art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che punisce il traffico e la detenzione di sostanze stupefacenti; indicata per qualificare i reati contestati all'indagato.
art. 292 cod. proc. pen.
Dispositivo relativo al contenuto della motivazione del provvedimento; la Corte ha valutato che l'obbligo motivazionale sia stato adempiuto e che l'ordinanza del G.I.P. contenesse autonoma valutazione.
art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norma richiamata nel rapporto con la gravità indiziaria; la Corte ha ritenuto che il giudizio di gravità indiziaria fosse adeguatamente motivato e supportato dagli elementi probatori esaminati.
artt. 274-275 cod. proc. pen.
Norme connesse alle esigenze cautelari e alla loro valutazione; il Collegio ha ritenuto provate le esigenze cautelari sulla base della gravità dei fatti e degli elementi soggettivi e oggettivi emersi.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla valutazione dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità: la Corte non ha rilevato assenza di colpa che giustificasse diversa decisione sulla condanna per inammissibilità.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale per gli adempimenti di cancelleria cui è demandata l'esecuzione delle disposizioni di condanna pecuniaria.
Massime di principio
- Per censurare l'autonomia motivazionale di un provvedimento cautelare non basta fare affermazioni generiche: l'impugnante deve indicare con precisione le parti copiate e dimostrare la coincidenza sostanziale fra le valutazioni del giudice e quelle del P.M.
- La gravità indiziaria deve essere contestata con argomentazioni puntuali (es. analisi critica delle intercettazioni, mancanza di collegamenti probatori tra indagato e disponibilità della droga); critiche vaghe o affermazioni di insufficienza probatoria sono in genere inidonee a ribaltare l'ordinanza.
- Le esigenze cautelari possono trovare fondamento in elementi oggettivi come quantità e tipologia di stupefacente, modalità di occultamento, professionalità e contatti criminali e precedenti specifici; chi chiede la revoca deve controbilanciare questi elementi con prove concrete di inattualità o alternative efficaci.
- Il diritto al silenzio non può essere usato dalla difesa come elemento probatorio a favore dello Stato, ma neppure va considerato automaticamente ostativo: il giudice deve valutare il quadro probatorio complessivo e non trarre conclusioni illegittime dal solo esercizio della facoltà di non rispondere.
- In sede di cassazione per inammissibilità il difensore deve formulare censure ben motivate e specifiche; la genericità delle doglianze conduce facilmente al rigetto per manifesta infondatezza o inammissibilità.
- Quando si impugna una misura cautelare è utile proporre elementi nuovi e circostanziati relativi all'attualità delle esigenze cautelari (mutamento delle condizioni, iniziative rieducative, misure alternative concrete) per ottenere una rivalutazione favorevole.
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