Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1393/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento - del diniego in data 30 giugno 2022, Prot. Uscita n. 0050604 da parte di Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Organismo Pagatore, in ordine alla richiesta di autotutela presentata dall'azienda agricola ricorrente ai sensi della Legge n. 228/2012; - atto di pignoramento dei crediti verso terzi, cod. identificativo della proc. esecutiva 13520223220000044008 – Terzo pignorato: Ministero Sviluppo Economico - notificato da Agenzia delle Entrate – Riscossione il 29.07.2022; - atto di pignoramento dei crediti verso terzi, cod. identificativo della proc. esecutiva 13520223220000044008 – Terzo Pignorato: GSE Spa - notificato da Agenzia delle Entrate – Riscossione il 16.08.2022; - per l'accertamento dell'obbligo di pronunciarsi, anche ai sensi dell'art. 31 c. 3 c.p.a., sulla fondatezza della pretesa della ricorrente ed ordinare all'Agea di annullare/revocare in via di autotutela il prelievo supplementare per le annate 2000-2001, 2005-2005, 2006-2007 e 2007-2008 con obbligo di AGEA di ricalcolare il prelievo supplementare in conformità alle statuizioni della Corte di Giustizia (Settima Sezione) del 27 giugno 2019 nella causa C 348/18, (Seconda Sezione) del 11 settembre 2019, nella causa C 46/18 e (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19; - per l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per la relativa annata, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8 ter L. n. 33/2009; - per dichiarare l'obbligo di Agea di provvedere in merito alle istanze di autotutela presentata dalla ricorrente; - per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202202770

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autotutela di AGEA relativo al prelievo supplementare per quote latte e successivi atti di pignoramento presso terzi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società agricola ha impugnato il diniego di AGEA sulla richiesta di autotutela relativa ai prelievi supplementari per le annate 2000-2001, 2004-2005, 2006-2007 e 2007-2008, nonché gli atti di pignoramento presso terzi notificati dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo di AGEA di pronunciarsi e di ricalcolare i prelievi in conformità alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea richiamate nel ricorso, l'accertamento dell'inesistenza del debito e la restituzione delle somme asseritamente indebitamente percepite, oltre al risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha richiamato la sopravvenuta disciplina normativa sulle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e ha chiesto un rinvio per definire transattivamente le posizioni debitorie. All'udienza del 13 febbraio 2026 il difensore ha dichiarato che la società aveva corrisposto tutte le somme dovute mediante compensazione, pur avendo chiesto ad AGEA il ricalcolo delle eventuali somme ancora dovute.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione della ricorrente circa l'integrale corresponsione delle somme dovute mediante compensazione ha fatto venir meno l'interesse attuale alla decisione sulle domande di annullamento, accertamento e restituzione. Il riferimento alla richiesta di eventuale ricalcolo non è stato ritenuto idoneo a mantenere l'interesse al ricorso. Le spese di lite sono state compensate in considerazione della complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente per chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi sulla domanda di autotutela; il TAR non ha esaminato nel merito tale pretesa, dichiarando il ricorso improcedibile.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato per la memoria depositata dalla ricorrente in relazione alla sopravvenuta disciplina normativa e alla richiesta di rinvio.

  • art. 10-ter legge 30 dicembre 2024, n. 207

    Richiamato quale disposizione sopravvenuta concernente l'organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

  • art. 8-ter legge n. 33/2009

    Richiamato nella domanda della ricorrente con riferimento all'iscrizione del debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da AGEA; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La sopravvenuta corresponsione delle somme oggetto della controversia, anche mediante compensazione, determina il venir meno dell'interesse attuale alla decisione e comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La mera permanenza di una richiesta amministrativa di eventuale ricalcolo delle somme non è sufficiente, di per sé, a conservare l'interesse processuale quando il ricorrente abbia dichiarato di avere corrisposto tutte le somme dovute.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.