Sentenza del 18/02/2015 n. 3213 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza della CTR per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che i giudici di primo e secondo grado non avessero esaminato l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. Dopo la conclusione dell'accesso e la consegna del processo verbale di constatazione il 7 ottobre 2004, l'avviso di accertamento era stato notificato il 27 ottobre 2004, quindi prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni previsto per consentire al contribuente di presentare osservazioni e richieste.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo incontrovertibile l'omessa pronuncia sull'eccezione tempestivamente formulata dal contribuente. Ha quindi cassato la sentenza della CTR Emilia-Romagna e rinviato la causa alla stessa Commissione in diversa sede, affinché esamini la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 e valuti anche l'eventuale sussistenza di ragioni giustificative dell'inosservanza del termine di sessanta giorni. Il giudice del rinvio dovrà inoltre liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Legge n. 212/2000, art. 12, comma 7
L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, entro il quale il contribuente può comunicare osservazioni e richieste agli uffici impositori.
La norma riconosce al contribuente un termine dilatorio per presentare osservazioni dopo la conclusione delle operazioni di accesso, ispezione o verifica. La sentenza non decide definitivamente se l'avviso fosse nullo, ma stabilisce che l'eccezione doveva essere esaminata dal giudice di merito e rinvia per tale valutazione, comprese eventuali ragioni giustificative dell'urgenza.
Art. 112 c.p.c.
Principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte dalle parti. L'omissione totale di decisione su un'eccezione concreta e specificamente formulata costituisce vizio di omessa pronuncia e comporta la nullità della sentenza.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Ricorso per cassazione per nullità della sentenza o del procedimento.
La disposizione consente di impugnare la sentenza quando sia affetta da nullità processuale, tra cui la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia.
Art. 383, comma 1, c.p.c.
Quando la Corte di cassazione accoglie il ricorso per un vizio processuale che richiede un nuovo esame di merito, cassa la sentenza e rinvia la causa al giudice competente.
Art. 378 c.p.c.
Memoria della parte nel giudizio di cassazione.
La parte privata si è avvalsa della facoltà di depositare memoria illustrativa prima della decisione della Corte.
Massime di principio
- Se una parte formula in modo specifico una domanda o un'eccezione e il giudice non vi dedica alcuna decisione, la sentenza può essere impugnata per omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c.
- Nel procedimento tributario, prima di emettere l'avviso di accertamento l'Amministrazione deve normalmente rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni, consentendo al contribuente di presentare osservazioni.
- La violazione del termine previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 non determina automaticamente, in ogni caso, l'annullamento dell'accertamento: il giudice deve verificare le circostanze concrete e l'eventuale esistenza di ragioni di particolare urgenza.
- L'accoglimento del ricorso per omessa pronuncia non comporta necessariamente la vittoria definitiva sul merito della controversia: normalmente la sentenza viene cassata e la causa rinviata al giudice di merito per una decisione sull'eccezione ignorata.
- Per preservare la questione nei successivi gradi di giudizio, l'eccezione deve essere formulata chiaramente e riproposta in appello, indicando la norma violata, i fatti rilevanti e la conseguenza richiesta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 feb 2015Sentenza del 18/02/2015 n. 10 - Comm. Trib. Prov. Aosta
- Sentenza · 18 feb 2015Sentenza del 18/02/2015 n. 11 - Comm. Trib. Prov. Aosta
- Sentenza · 18 feb 2015Sentenza del 18/02/2015 n. 12 - Comm. Trib. Prov. Aosta
- Sentenza · 18 feb 2015Sentenza del 18/02/2015 n. 133 - Comm. Trib. Prov. Caltanissetta
- Sentenza · 18 feb 2015Sentenza del 18/02/2015 n. 318 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 18 feb 2015Sentenza del 18/02/2015 n. 453 - Comm. Trib. Prov. Bari
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →